Determinazione del numero massimo di sedute mensili per i consiglieri circoscrizionali e conseguente importo mensile liquidabile a titolo di gettoni di presenza

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2002
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

L'importo del gettone di presenza non può essere soggetto a frazionamento in quanto tale operazione comporterebbe una variazione dell'importo del gettone stabilito.

Testo 

E' stato chiesto se sia possibile attraverso il frazionamento dell'importo del gettone di presenza, corrispondere ai consiglieri circoscrizionali esattamente l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il presidente della circoscrizione. Come è noto l'art.82, 2° comma, del decreto legislativo n.267/2000 prevede la corresponsione mensile ai consiglieri pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il presidente della circoscrizione.
Si rileva, al riguardo, che l'importo indicato dalla normativa citata costituisce il limite massimo entro il quale va calcolato l'ammontare di quanto percepito mensilmente dal consigliere, tenuto conto dell'importo del gettone di presenza stabilito ai sensi del D.M. n.119/2000, e non quanto deve comunque essere corrisposto mensilmente al consigliere. Si ritiene, altresì, che l'importo del gettone di presenza non possa essere soggetto a frazionamento in quanto tale operazione comporterebbe una variazione dell'importo del gettone stabilito dal D.M. n.119/2000, non deliberata con le procedure stabilite dall'art. 82, ultimo comma, del decreto legislativo n.267/2000.