Il contributo assegnato al Comune deve coprire sia il compenso netto erogato al personale interessato e sia gli oneri riflessi correlati al compenso stesso.
Un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se il contributo forfettario erogato dall'ISTAT debba necessariamente comprendere tutti i costi relativi alle operazioni censuarie, ovvero se tale compenso debba ritenersi al lordo o al netto degli oneri riflessi correlati ai compensi del personale. Al riguardo, occorre rilevare preliminarmente che ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, l'attività di collaborazione con il sistema nazionale di statistica rientra tra le funzioni proprie degli enti i quali provvedono direttamente alla gestione e alla organizzazione della stessa anche attraverso l'istituzione di appositi uffici. Ciò premesso, si deve considerare che i compensi erogati dall'ISTAT per le finalità di cui sopra, cosi come precisato dall'INPDAP con nota di chiarimenti n. 9458 del 24 novembre 2000, sono assoggettati a contribuzione in ragione del fatto che è imponibile tutto ciò che il lavoratore consegue sulla base del rapporto di lavoro dipendente; si tratta quindi di compensi fiscalmente e contributivamente classificati come redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, come anche ritenuto dall'ARAN, il contributo assegnato al Comune deve essere utilizzato in modo da evitare ulteriori e ingiustificati oneri a carico dell'ente locale. Si ritiene, pertanto, che anche nel caso dei compensi per rilevazioni ISTAT, il contributo assegnato al Comune debba coprire sia il compenso netto erogato al personale interessato e sia gli oneri riflessi correlati al compenso stesso.