È necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale di coloro che hanno sostenuto le spese legali.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da alcuni membri laici della commissione edilizia comunale per fatti commessi nell'espletamento dei propri compiti e conclusisi con 'non luogo a procedere, in quanto il fatto non costituisce reato'. Ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale di coloro che hanno sostenuto le spese legali. Pertanto, in conformità di quanto statuito dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione dell'esborso per spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato o del servizio ed a condizione che, riconosciuta l'assenza di dolo o di colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato. Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr. corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 3/01/2002). Non si ritiene praticabile, per contro, sulla base della più recente giurisdizione, la rifusione delle spese legali ai tecnici estranei alla amministrazione comunale, non assimilabile, nel rapporto con l'ente, né ai dipendenti né agli amministratori locali. In proposito il TAR Abruzzo, con sentenza n. 830 del 18 marzo 1998, ha negato il diritto alla ripetibilità delle spese sostenute ai cosiddetti membri laici della commissione edilizia, in quanto questi non possono considerarsi amministratori, non risultando il loro incarico da mandato elettorale. L'orientamento in tal senso seguito da questa Amministrazione trova conferma nel parere espresso dal Consiglio di Stato – sezione prima -, in data 27 febbraio 2002, che individua la commissione edilizia comunale quale organo ausiliario a carattere non burocratico, in quanto composto anche da personale onorario con funzioni istruttorie e consultive che possono ritenersi imputabili all'ente locale. Da ultimo, si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 5914 del 23 aprile 2002, che ha confermato una decisione del giudice di merito, pronunciatosi per la esclusione del rimborso in oggetto ai componenti esterni della commissione edilizia.