Attribuzione della Presidenza del consiglio nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2002
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Applicabilità dell'attribuzione della presidenza del consiglio ad una figura da eleggersi in seno al consiglio nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Testo 

E' stato chiesto di conoscere se la norma contenuta nell'articolo 39, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 che affida, nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, la presidenza del consiglio ad una figura da eleggersi in seno al consiglio stesso, sia, o meno, di immediata applicabilità, nel caso in cui un comune non ha ancora provveduto ad adeguare la propria normativa – tanto statutaria quanto regolamentare - al surrichiamato disposto legislativo. Al riguardo, si ritiene che la norma citata possa trovare immediata applicazione in riferimento ad un duplice ordine di considerazioni; in primo luogo, infatti, essa fa esplicito richiamo alla circostanza che tale elezione debba avvenire in occasione della 'prima seduta del consiglio', in secondo luogo, la norma in esame reca in sé un nucleo di elementi tali da delineare, con sufficiente chiarezza, il contenuto minimo dei poteri da attribuire alla figura del presidente del consiglio. Resta, beninteso, ferma la necessità che il comune provveda, nella prima seduta utile, a dar corso alle procedure per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla legge, anche al fine di elaborare, in tale sede, una disciplina più dettagliata dell'istituto del presidente del consiglio. Quanto alle modalità di elezione di tale figura, questa Direzione Centrale ritiene che, nelle more dell'adozione di una apposita normativa, siano applicabili le regole previste dall'ordinamento del comune per le deliberazioni ordinarie, sia per quanto concerne il quorum strutturale che quello funzionale.