Funzioni della dirigenza. Individuazione responsabile del procedimento

Territorio e autonomie locali
9 Settembre 2002
Categoria 
14.01 Funzioni e responsabilità
Sintesi/Massima 

Assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.

Testo 

È stato chiesto di conoscere se un dirigente - titolare com'è noto dei compiti stabiliti dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quelli riguardanti il rilascio di autorizzazione e concessioni previo accertamento di natura discrezionale (lett. f), comma 3, art. 107 citato) - abbia la facoltà, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241, di assegnare ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso specifico è stato chiesto se, per quel che concerne la competenza al rilascio delle concessioni edilizie, il dirigente possa assegnare a personale di categoria D della propria unità organizzativa, l'adozione del provvedimento finale, anche in mancanza di una specifica previsione statutaria o regolamentare. Al riguardo, si rileva preliminarmente che in base alla normativa attualmente in vigore - finalizzata ad una maggiore efficienza e trasparenza dei rapporti intercorrenti tra i cittadini e la pubblica amministrazione – per ogni procedimento si richiede l'individuazione del responsabile del procedimento, così come tassativamente previsto dal citato art. 5 della legge 241/1990. In base alla predetta disposizione, il dirigente dell'unità organizzativa ha la facoltà di assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale di ogni singolo procedimento. Va precisato che la predetta responsabilità non può essere considerata una attribuzione generale di funzioni dirigenziali, dovendo essere circoscritta, volta per volta, ad ogni singolo procedimento. In tal senso essa può anche riguardare il rilascio delle concessioni edilizie. Ovviamente, l'assegnazione della responsabilità dell'adozione del provvedimento finale (concessione edilizia) deve essere disposta nell'osservanza delle norme che regolano l'ordinamento degli uffici dell'ente di appartenenza e lo status del dipendente interessato. Sotto questo profilo occorre rilevare, come spetti, in termini generali, al dirigente 'l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno' e che, 'soltanto nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale'. Poiché, tuttavia, costituisce affidamento di mansioni superiori (come tale, soggetto alle limitazioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001) soltanto 'l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni', ove l'assegnazione della responsabilità del rilascio delle concessioni edilizie per singoli procedimenti non assuma dette caratteristiche, essa deve considerarsi ammissibile pure in assenza di esplicita previsione statutaria o regolamentare. E' comunque da considerare che la questione ha trovato ora nuova disciplina nelle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145 (art. 2, comma 1), che, introducendo il comma 1-bis all'art. 17 del d. lgs n. 165/2001, consentono al dirigente di delegare 'per un periodo determinato' alcune delle competenze dirigenziali (tra cui l'adozione dei procedimenti amministrativi) ai 'dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi assegnati'. Se è pur vero che l'art. 17 in esame è inserito nel capo II del titolo II del decreto legislativo 165/2001 applicabile alle amministrazioni dello Stato, tuttavia, non può ignorarsi come detta norma, mirando ad identificare i contenuti funzionali propri della dirigenza, assuma una portata tendenzialmente generale. Se è così, in forza del principio del rinvio mobile introdotto dall'art. 88 del d.lgs. n. 267/2000, è da ritenere che il comma 1-bis dell'art. 17, come disposizione di modifica delle norme generali del pubblico impiego, possa considerarsi recepito 'per relationem' nell'ordinamento degli enti locali. Pertanto, si è dell'avviso che in tali termini debbano orientarsi gli enti locali, nel provvedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alla disciplina della dirigenza, così come previsto dall'art. 111 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.