Rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare precipua di ogni ente, stabilire sia la composizione che il funzionamento delle commissioni, tra cui anche stabilire il criterio in base al quale possa essere suffragata l'effettiva partecipazione alla commissione del componente delegato.
È stata posta una problematica da un consigliere circoscrizionale di un comune, intesa a conoscere il criterio in base al quale possa essere effettivamente stabilita la partecipazione di un consigliere ad una commissione. In merito, si ritiene che sia rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare precipua di ogni ente, stabilire sia la composizione che il funzionamento delle commissioni, tra cui anche stabilire il criterio in base al quale possa essere suffragata l'effettiva partecipazione alla commissione del componente delegato. Tale partecipazione, in base a quanto regolamentato, potrà essere attestata attraverso la firma apposta sul verbale al termine dei lavori di commissione, o anche attraverso apposita attestazione da parte del segretario della commissione, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci segretariali, com'anche dal presidente della commissione stessa.. Com'è noto il decreto legislativo n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è venuto a disciplinare lo status degli amministratori, ed in particolare con l'art. 79, ha previsto espressamente i permessi che i lavoratori dipendenti possono usufruire per lo svolgimento del mandato elettivo sia presso i consigli comunali che nelle commissioni. Con l'art. 82 si è venuto a definire la corresponsione degli emolumenti, nella misura prevista dal D.M. n. 119/2000, in favore degli amministratori a seconda della carica ricoperta, quale ristoro dell'energie, del tempo e delle responsabilità impegnate nell'assolvimento degli incarichi elettivi.