La materia "organi di governo" dei comuni è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed il comune …, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nell'ambito applicativo dalla normativa statale dettata per tale categoria di comuni.
(Parere n.23986 del 29.7.2024) È stata formulata una richiesta di parere in materia di composizione della giunta. In particolare, è stato chiesto se, nel nominare la giunta, si debba fare riferimento alla normativa recata dall'art.47, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, che reca la disciplina in materia per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui rientra attualmente l'ente, o si debba applicare, nelle more della modifica dello statuto, la normativa statutaria, adottata quando il comune aveva un numero di abitanti inferiore a 15.000, che limita la nomina degli assessori cittadini non consiglieri in numero massimo di due. In proposito, si fa presente che, ai sensi del citato art.47, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Tale disposizione non prevede alcun limite numerico riferito agli assessori esterni al consiglio. Inoltre, si precisa che l'art.64, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, "… cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti". Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nessun assessore può rivestire contemporaneamente la carica di consigliere. Nel caso di specie, la sindaca dell'ente in parola deve fare riferimento alla normativa dettata dal d.lgs. n.267/2000 per le giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La materia "organi di governo" dei comuni, infatti, è rimessa, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed il comune in parola, avendo attualmente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nell'ambito applicativo dalla normativa statale dettata per tale categoria di comuni. Tanto premesso, si prega di rappresentare quanto sopra al sindaco del comune in oggetto e di invitare l'ente ad adeguare le norme statutarie sia in relazione al numero dell'attuale popolazione, sia al numero degli assessori in quanto l'art.24, comma 1, dello statuto prevede, relativamente alla composizione della giunta, 6 assessori. Tale previsione statutaria, come ha già evidenziato il rappresentante dell'ente locale, non è in linea con la normativa vigente.