Interpretazione della normativa statutaria. Non sembra sussistere alcun contrasto tra due disposizioni statutarie in quanto le stesse disciplinano due diverse fattispecie.
(Parere n.31663 del 13.11.2023) Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata dal segretario del comune di … in materia di gruppi consiliari. In particolare, ha rappresentato che due consiglieri sono usciti dal gruppo di maggioranza ed hanno costituito un nuovo gruppo; pertanto, ha chiesto quale sia il numero minimo di componenti da doversi considerare ai fini della costituzione di un nuovo gruppo, ritenendo che vi sia un contrasto tra le norme statutarie a cui deve farsi riferimento. Ha precisato, altresì, che le norme statutarie risultano le uniche norme dell'ente locale che disciplinano la materia in esame tenuto conto che il comune è sprovvisto di regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Al riguardo, si evidenzia che l'art.18, comma 2, dello statuto dell'ente prevede che "I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali Gruppi risultino composti da almeno tre membri". Il successivo comma 4 dispone che "ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il proprio Gruppo e di aderire ad altro Gruppo già costituito ovvero di costituirsi in Gruppo autonomo dichiarando al Consiglio la propria decisione purché costituito da almeno 2 membri." Come è noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse dovrebbero trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. In merito, si osserva che non sembra sussistere alcun contrasto tra il comma 2 e il comma 4 dell'articolo 18 dello statuto comunale in quanto le predette disposizioni normative disciplinano due diverse fattispecie. Ed invero, l'art.18, comma 2, dello statuto fa riferimento alla eventualità che i consiglieri possano costituire un nuovo gruppo non corrispondente alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. Il successivo comma 4 prevede, invece, l'ipotesi che nel corso del mandato ogni consigliere possa abbandonare il proprio gruppo e costituirne uno nuovo con almeno due membri. Questa seconda fattispecie presuppone, quindi, che la costituzione del nuovo gruppo avvenga in corso di mandato. Quanto all'individuazione dei capigruppo, si fa presente che, nelle more dell'adozione del regolamento del consiglio comunale, l'ente dovrà valutare autonomamente la procedura da seguire. Si richiama, infine, la necessità che il Comune approvi in tempi brevi il regolamento del consiglio comunale, tenuto conto che l'ente locale deve dotarsi oltre che dello statuto anche del regolamento ai sensi dell'articolo 7 del TUOEL.