La competenza relativa alla costituzione della commissione per la toponomastica, che dev'essere prevista nello statuto comunale, è in capo alla giunta comunale ed il suo funzionamento dev'essere disciplinato dal regolamento ex art.7 del d.lgs. n.267/2000.
(Parere n.31688 del 13/11/2023) La segretaria generale del comune di … ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla composizione della commissione per la toponomastica, costituita con decreto sindacale n.5 del 16 febbraio 2023, i cui membri, esterni al consiglio comunale, sono stati designati da ciascun gruppo consiliare. In particolare, ha rilevato che tale commissione, la cui nomina è stata effettuata sulla base di una prassi vigente e che trova le sue origini nella deliberazione del consiglio comunale n.343 del 14 dicembre 1984, non può essere assimilata alle commissioni permanenti ed alle commissioni speciali previste dagli articoli 16 e 17 dello statuto e dagli articoli 7, 9 10, 11 e 12 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Ha, quindi, chiesto se il decreto sindacale n.5/2023, non previsto da alcuna norma statutaria o regolamentare dell'ente, sia legittimo o se lo stesso debba essere annullato ai sensi dell'articolo 21-octies della legge n.241/1990 e di conseguenza se occorra istituire formalmente la commissione in parola mediante deliberazione di consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che la commissione per la toponomastica individuata dal decreto del sindaco è un organo consultivo non previsto da specifiche disposizioni di legge. Come rilevato anche dalla segretaria generale, la predetta commissione ha natura diversa rispetto alle commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 che dispone "Quando lo statuto lo prevede, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori". La commissione per la toponomastica è composta da soggetti esterni al consiglio, pertanto la competenza relativa alla costituzione della stessa è in capo alla giunta comunale, come peraltro era stato evidenziato da questo Ministero con la circolare MI.A.C.E.L. n.10 dell'8 marzo 1991. Con tale circolare era stato precisato che l'atto deliberativo del comune in materia di toponomastica è di competenza della giunta comunale, in quanto gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del consiglio erano quelli elencati nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 142/1990, che costituiva norma di stretta interpretazione. L'indirizzo dato dalla predetta circolare deve ritenersi, sebbene la legge n.142/1990 sia stata abrogata dall'articolo 274 del d.lgs.n.267/2000, ancora valido in quanto il citato articolo 32 è confluito sostanzialmente nell'articolo 42 del d.lgs.n.267/2000 rubricato "attribuzioni dei consigli". Anche quest'ultima norma è di stretta interpretazione. Relativamente alla richiesta di parere in merito all'annullabilità del sopracitato decreto sindacale in quanto lo stesso sarebbe stato adottato dal sindaco – ad avviso della segretaria generale dell'ente - in violazione di legge, si fa presente che questo Ministero non ha il controllo sugli atti degli enti locali, pertanto eventuali violazioni di legge devono essere fatte valere nelle sedi competenti. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 21-octies della legge n.241/1990 prevede al comma 1 l'annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge e al comma 2 dispone che "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…". Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario che lo statuto debba prevedere la commissione per la toponomastica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e che il suo funzionamento possa essere disciplinato dal regolamento ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n.267/2000.