L'Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l'estrazione dall'Elenco dei revisori degli enti locali.
Si fa riferimento alla richiesta inviata per mail con la quale un Sindaco ha chiesto le valutazioni di questa Amministrazione circa la possibilità del rinnovo dell'incarico del revisore in carica, senza richiedere alla competente Prefettura un nuovo sorteggio dall'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Al riguardo, si precisa quanto segue. Come è noto, l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco. Detta disposizione, pur senza apportare espresse modifiche alle previsioni di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha innovato sostanzialmente le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i quali, a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei revisori, avvenuto in data 10 dicembre 2012, ferma restando la nomina con delibera del Consiglio dell'ente, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco. A decorrere da tale data, pertanto, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del Consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti con le modalità previste dalla normativa suddetta. Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all'estrazione casuale dall'apposito Elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011. Il legislatore con il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, all'articolo 57 ter, lettera b), ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012. Detta deroga ha permesso agli Amministratori degli enti locali di riappropriarsi di una specifica facoltà nello scegliere il Presidente del Collegio senza procedere all'estrazione dall'Elenco, come invece previsto per gli altri due componenti. Nulla, invece, è stato innovato relativamente agli organi di revisione monocratici, come, peraltro, appare evidente anche nella nota inserita nella mail dove è riportato che "Pertanto, solo per gli enti che hanno un organo collegiale è possibile la rielezione del solo presidente, procedendo con avviso pubblico o senza in base alle regole di organizzazione e di funzionamento (previste nel regolamento di contabilità o altra disposizione) o alla prassi seguita. Negli altri casi (per l'organo monocratico e per la nomina dei due componenti diversi dal presidente negli organi collegiali) la nomina avviene mediante il sistema del sorteggio.". Ciò premesso, si ritiene che quanto previsto dall'articolo 235, comma 1, del testo unico 267 del 2000 "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi - che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall'Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall'Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3. Per quanto sopra esposto, si ritiene che codesta Amministrazione comunale non possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23.