Con il pagamento dell’intero importo del debito nei confronti del comune il consigliere ripara il danno da responsabilità amministrativa nei confronti dell’Ente e rimuove la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 5 del T.U. 267/2000.
E’ stato chiesto l’avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un consigliere comunale che ha estinto il debito in favore dell’Ente ma non ha ottemperato al pagamento delle spese di giustizia. Al riguardo si rappresenta, con nota prot. 26268 del 27/09/2023, che, considerata la rilevanza costituzionale del diritto di elettorato passivo, le limitazioni ad esso sono tassativamente previste dal legislatore e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva. Nello specifico, la causa di incompatibilità ex art. 63 comma 1 n 5 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento a “colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito” è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. Con riferimento alle spese di giustizia, questo Ministero osserva come le spese di giustizia abbiano una sorte diversa da quella del risarcimento del danno conseguente alla condanna per responsabilità amministrativa, in quanto creditore di dette somme è direttamente lo Stato. Pertanto, ad avviso di questo Ministero il consigliere che ha estinto l’intero importo del debito nei confronti del comune, riparando completamente il danno da responsabilità amministrativa verso l’Ente, rimuove la causa di incompatibilità. Residua, invece, un diverso titolo di debito, quello relativo alle spese di giustizia ex art. 5 d.p.r. n. 260/98, in ordine al quale diretto creditore è lo Stato.