Diritto di accesso dei consiglieri. Richiesta avvisi di accertamento tributario emessi dal comune

Territorio e autonomie locali
8 Settembre 2023
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Dati ed informazioni devono essere utilizzati solo per le finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto. Doveroso bilanciamento tra diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e protezione dei dati personali di soggetti coinvolti nella richiesta d'accesso.

Testo 

(Parere n.22873 del 18.8.2023) Il segretario del comune di … ha chiesto se siano ostensibili, al consigliere comunale che ne faccia richiesta, i documenti concernenti gli avvisi di accertamento tributario emessi dal comune. Al riguardo, si fa presente che, come più volte sostenuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Dal contenuto della citata norma, si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. come disciplinato dalla legge n.241/90. In merito si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, ha accolto il ricorso in appello proposto da un consigliere comunale che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, chiedeva l'accesso agli atti dell'ente concernenti avvisi di pagamento, ingiunzioni, iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali ed altro. L'Alto Consesso, nel precisare che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso e nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio - Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha comunque sottolineato l'importanza di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione. Il giudice amministrativo ha, pertanto, ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento - principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dall'Alto Consesso con la pronuncia dell'11 marzo 2021, n.2089 - si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Ha precisato, altresì, che l'amministrazione comunale non può limitarsi a fornire documenti di sintesi e dati aggregati in quanto tale forma di comunicazione non darebbe al consigliere la possibilità di effettuare una verifica effettiva sulla gestione dell'attività dell'ente. Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo d.lgs. n.267/2000. Pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Ciò premesso, nel caso in esame si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni, come quella sopra evidenziata, che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall'art.43 TUOEL con i principi giurisprudenziali richiamati.