Se lo statuto prevede che i gruppi consiliari sono composti da uno o più componenti, il regolamento specifica i casi in cui possono essere costituiti da un solo consigliere. La norma regolamentare, quindi, è una specificazione dello statuto.
(Parere n.20026 dell'11.7.2023) A seguito di richiesta di un sindaco, la Prefettura ha posto un quesito in materia di gruppi consiliari. In particolare, è stato chiesto se un consigliere comunale, subentrato a seguito di surroga, possa costituire un gruppo consiliare autonomo unipersonale denominato "…", distinto dal gruppo consiliare esistente denominato "…" derivante dalla lista in cui è stato eletto il consigliere surrogato. La richiesta di parere nasce dal fatto che l'ente ed il consigliere surrogante danno una interpretazione diversa delle norme statutarie e regolamentari vigenti in materia. In merito, come evidenziato dalla Prefettura, lo statuto comunale, all'articolo 20, comma 1, prevede che "I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel Regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario", mentre il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dispone all'art.21, comma 3, che "Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri", solo al comma 4 prevede un'unica ipotesi di costituzione di gruppo unipersonale "Qualora una lista presente alle elezioni comunali sia rappresentata da un solo consigliere…". L'ente ritiene che non sussista alcun contrasto tra le due norme sopra citate in quanto è proprio la norma statutaria che rinvia al regolamento per la disciplina delle modalità di composizione dei gruppi consiliari, mentre il consigliere interessato sostiene che la norma regolamentare contenuta nell'articolo 21, comma 3, sia in palese contrasto con l'articolo 20, comma 1, dello statuto, che in quanto norma di rango superiore dovrebbe prevalere su quella regolamentare. In base alla predetta norma statutaria il consigliere ritiene di poter costituire un gruppo consiliare monopersonale. Al riguardo, come noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione proprio nell'ambito delle suddette fonti normative. Per quanto riguarda l'asserito contrasto tra la normativa statutaria e quella regolamentare, questo Ufficio si è già espresso in altre circostanze rilevando che in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo n.267/2000, che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto" (cfr. sentenza TAR Lombardia-Brescia, n.2625 del 28 dicembre 2009), prevale la normativa statutaria. Nel caso in questione, le disposizioni contenute nello statuto dettano una disciplina generale in materia di costituzione dei gruppi, demandando al regolamento le relative modalità; infatti, se lo statuto prevede che i gruppi consiliari sono composti da uno o più componenti, il regolamento specifica quali sono i casi in cui il gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere. Si osserva, quindi, che la norma regolamentare è una specificazione di quanto previsto nello statuto, conseguentemente la costituzione del gruppo unipersonale è riconducibile alle sole ipotesi previste dall'articolo 21, comma 4, del regolamento qualora una lista presente alle elezioni comunali sia rappresentata da un solo consigliere. Nel caso in esame il consigliere surrogante, se intende distaccarsi dal gruppo di appartenenza, può aderire ad altro gruppo già presente in consiglio (art.21, comma 2, del regolamento) o costituire un gruppo misto (art.21, comma 7, del regolamento).