Computo del quorum deliberativo per le modifiche dello statuto

Territorio e autonomie locali
7 Luglio 2023
Categoria 
01.02 Modalità approvative
Sintesi/Massima 

Il calcolo del quorum deliberativo per approvare le modifiche statutarie va parametrato non ai consiglieri effettivamente in carica ma ai consiglieri assegnati per legge.

Testo 

(Parere n.17829 del 19/6/2023) È pervenuta a questo Ufficio l'unita nota con la quale il segretario di un comune ha formulato una richiesta di parere in ordine al calcolo del quorum deliberativo necessario per approvare le modifiche statutarie ai sensi dell'art.6, comma 4, del d.lgs. n.267/2000. In particolare, è stato chiesto se la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati debba essere computata in base ai consiglieri assegnati per legge o ai consiglieri effettivamente in carica, laddove il numero dei consiglieri si sia ridotto per impossibilità di surroga di alcuni componenti. Al riguardo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.640 del 17.02.2006 nella parte in cui, nell'interpretare l'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, differenzia il numero di consiglieri assegnati per legge all'ente dal numero di consiglieri effettivamente in carica. Nella citata sentenza, il Consiglio di Stato ha osservato, infatti, che l'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 si riferisce "… ai consiglieri assegnati al comune, e non a quelli in carica …". Pertanto, sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, il quorum deliberativo previsto ai sensi dell'art.6, comma 4, del d.lgs. n.267/2000 va parametrato non ai consiglieri effettivamente in carica ma ai consiglieri assegnati per legge. La differenziazione operata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.640/06 tra "consiglieri assegnati" e "consiglieri in carica", sebbene riferita all'espressione "consiglieri assegnati per legge" prevista dall'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, può essere estesa anche alla locuzione "consiglieri assegnati" di cui al citato art.6, comma 4, del d.lgs. n.267/2000 recante la disciplina per l'approvazione delle modifiche statutarie. Ed, invero, dall'esame della copiosa giurisprudenza in materia di quorum, emerge come il paradigma a cui si fa riferimento è individuato nei "consiglieri assegnati" e non nei consiglieri effettivamente in carica. In proposito, il TAR Puglia, con sentenza n.1301 del 2004, ha sottolineato che l'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, pur demandando all'autonomia organizzativa dell'ente locale le scelte in punto di rafforzamento della stabilità (quorum strutturale), stabilisce uniformemente, a garanzia degli equilibri politici interni alla compagine politica ed a salvaguardia del principio di rappresentatività democratica, la necessità di un numero minimo di componenti per la validità della seduta, fissandolo in un terzo dei consiglieri assegnati con esclusione del sindaco, lasciando alla discrezionalità organizzativa dell'ente locale la fissazione del quorum strutturale di prima e seconda convocazione (salvo, appunto, l'inderogabilità della soglia minima), nonché le modalità ed i criteri per il suo calcolo. Ed ancora, in tema di quorum, si richiamano il TAR Puglia che, con sentenza n.1824 del 2016, fa riferimento ai "consiglieri assegnati", nonché allo stesso modo il TAR Campania che, nella sentenza n.1752 del 2021, riporta la medesima locuzione "consiglieri assegnati".