Diritto di accesso agli atti da parte di un ex consigliere comunale

Territorio e autonomie locali
3 Luglio 2023
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

La condizione di ex consigliere comporta la decadenza da ogni prerogativa prevista dall'art.43 del d.lgs. n.267/2000 ed in particolare dal diritto ad accedere a tutti gli atti in possesso dell'amministrazione. La richiesta è comunque ammissibile in quanto ascrivibile alle ipotesi disciplinate dall'art.5, c.1 e 2, del d.lgs. n.33/2013.

Testo 

(Parere n.17130 del 12/6/2023) Il segretario di un comune ha posto un quesito in merito alla ammissibilità della richiesta di un ex consigliere-assessore di ottenere copie di tutte le deliberazioni di consiglio e di giunta pubblicate durante il suo mandato di assessore dal 2009 al 2014, al fine di ripercorrere il proprio mandato amministrativo. Al riguardo, come più volte sostenuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del d.lgs. n.267/2000 (T.U. degli enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali ... il "diritto di ottenere dagli uffici, ... del comune, nonché dalle ... aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Tuttavia, la condizione di ex consigliere comporta la decadenza da ogni prerogativa prevista dalla citata norma ed in particolare il diritto ad accedere senza particolari eccezioni a tutti gli atti in possesso dell'amministrazione. Nel caso di specie, non appare ammissibile la richiesta avanzata eventualmente ai sensi dell'art.22 della legge n.241/1990 che, come noto, segue la regola dell'interesse come previsto dal comma 1, lett.b), secondo cui sono interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. In tale caso, è demandata all'amministrazione la verifica di tali presupposti, fermo restando che ai sensi dell'art.24, comma 7, della citata legge n.241 "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". L'articolo 10 del decreto legislativo n.267/2000 ha una portata più vasta rispetto all'art.22 della legge n.241/1990, anticipando sostanzialmente le disposizioni relative al cosiddetto "accesso civico". Tale norma, infatti, consente l'accessibilità agli atti amministrativi del comune a tutti i cittadini, singoli od associati, rendendoli pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Più specificatamente in materia di "accesso civico" e "accesso civico generalizzato" verificato l'art.5 del d.lgs. n.33/2013, al comma 2, in cui si prevede che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Per tale modalità di accesso occorre seguire le procedure previste dal citato articolo 5, il quale, peraltro, vede il coinvolgimento del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (comma 7) e la successiva possibilità di adire il Tribunale Amministrativo Regionale o (comma 8) il difensore civico. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.621 del 18/01/2023, ha affermato che "l'accesso civico generalizzato è stato introdotto nell'ordinamento al fine di superare, se del caso, le restrizioni imposte dalla legittimazione all'accesso procedimentale e la cui fondatezza non viene meno per il fatto che il richiedente sia al contempo portatore di un interesse individuale alla conoscenza. Nell'accesso civico l'interesse del richiedente non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, purché non risulti pretestuoso o contrario a buona fede. Nell'accesso civico generalizzato la finalità è quella di garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, il diritto fondamentale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni queste ultime espresse dalle cosiddette eccezioni relative di cui al citato art.5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013. Risulta, pertanto, che, anche nell'accesso civico generalizzato, l'interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, con la conseguenza che, fuori dai casi marginali (istanze massive, vessatorie o emulative), non si può respingere un'istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza. D'altra parte, l'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso (cfr. Cons. Stato, sez.V, 10 maggio 2022, n.3642)". Si ritiene, dunque, ammissibile la richiesta dell'ex amministratore comunale, in quanto ascrivibile alle ipotesi disciplinate dal citato art.5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013, che potrebbe essere soddisfatta nei tempi compatibili con le esigenze organizzative degli uffici. A sua volta la tutela dei terzi può ritenersi realizzata sulla base delle medesime regole vigenti all’epoca dell'approvazione delle deliberazioni, sussistendo, anche per l'ex consigliere, gli obblighi di riservatezza previsti dalle norme su atti che aveva contributo a formare; dati utilizzabili, pertanto, solo per le finalità realmente pertinenti all'interesse perseguito e non contrari a ragioni di interesse pubblico o privato.