Costituzione di nuovi gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2023
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Atteso che la normativa del comune in esame non prevede la costituzione del gruppo misto monopersonale, sarà necessario, qualora se ne voglia prevedere la costituzione, procedere ad apportare le dovute modifiche.

Testo 

(Parere n.16760 del 7.6.2023) Una Prefettura ha trasmesso un quesito in materia di gruppi consiliari. In particolare, è stato riferito che un consigliere comunale, fuoriuscito da altro gruppo consiliare, ha manifestato l'intenzione di costituire il gruppo misto unipersonale, assumendone la rappresentanza nelle commissioni consiliari. Al riguardo, si fa presente che, come noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. Ai sensi dell'art.29, comma 3 ter, dello statuto comunale è previsto che "Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio capo gruppo detta funzione è attribuita di diritto al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista. Per costituire un nuovo gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno tre Consiglieri". Tale identica disposizione è ribadita anche dal regolamento del consiglio dell'ente in oggetto. Dall'esame di tale normativa rileva come nell'ambito delle disposizioni richiamate non emerga una previsione che consenta la formazione di un gruppo misto monopersonale. In linea generale, si fa presente che il gruppo misto è un gruppo consiliare con carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento. In materia si segnala la sentenza n.1273 dell'8 agosto 2022, con la quale il TAR Veneto ha annullato un regolamento consiliare nella parte in cui non consentiva la formazione di un gruppo misto monopersonale perché "… nello stabilire una soglia numerica introduce un irragionevole sbarramento che preclude non la semplice costituzione di un gruppo unipersonale, espressivo di un qualche orientamento politico, ma l'iscrizione necessaria del consigliere fuoriuscito in un gruppo privo di autonoma connotazione politica (il c.d. gruppo misto) in quanto strumentale all'accesso alla dimensione superindividuale del mandato elettorale". Lo stesso TAR ha osservato come "alla scelta di recedere dal gruppo (che di per sé è libera nella stessa misura in cui è libera la precedente manifestazione della volontà di associarvisi, ben potendo l'eletto – stante il divieto di mandato imperativo - far venir meno la propria appartenenza alla lista o alla coalizione originaria) non potrebbe conseguire la perdita – quasi per abdicazione – di poteri e facoltà suscettibili di esercizio solo tramite l'appartenenza ad un gruppo, di modo che l'unica conseguenza plausibile, nel caso in cui fosse precluso costituirne uno autonomo, è data dall'automatica iscrizione nel gruppo misto." Tanto premesso, atteso che la normativa dell'ente locale in discorso non prevede la costituzione del gruppo misto monopersonale, sarà necessario, qualora se ne voglia prevedere la costituzione, procedere ad apportare le dovute modifiche. Pertanto, nel ribadire che la materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che è in tale ambito che potrà trovare eventuale soluzione la questione rappresentata.