Adeguamento compenso dopo la nomina consiliare. Legge n.49/2023 sull'equo compenso delle prestazioni professionali

Finanza locale
26 Maggio 2023
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell'alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell'importo inserito poi nella delibera di nomina.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale la Prefettura ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, la richiesta del Collegio dei revisori di una amministrazione provinciale tesa ad ottenere un parere in merito alla correttezza logico-normativa della richiesta di adeguamento del compenso più volte avanzata dallo stesso organo di revisione ai competenti Uffici provinciali. In particolare, viene evidenziato che solo a seguito della nomina, avvenuta con delibera consiliare 2022, i componenti dell'organo di revisione hanno avuto contezza dell'importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull'equo compenso. Dalla documentazione allegata alla predetta nota si evince che nella delibera di nomina, pur facendo riferimento al decreto vigente del 2018 per la determinazione dei compensi, l'ente ha, di fatto, previsto lo stesso importo attribuito al precedente collegio adducendo motivi di difficoltà finanziarie. In base al predetto decreto interministeriale al componente dell'organo di revisione di una amministrazione provinciale appartenente alla fascia fino a 400.000 abitanti, come quella in questione, spetterebbe un compenso base massimo pari ad euro 23.940,00 che nel precedente decreto del 20 maggio 2005 era pari ad euro 15.310,00. Il Consiglio provinciale di XXX ha, invece, stabilito un compenso di euro 12.890,00, addirittura inferiore a quello previsto nel decreto del 2005 e attualmente previsto per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti. Al riguardo si precisa quanto segue. Per quanto concerne la determinazione del compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria, l'articolo 241, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, rimanda ad un decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica dell'ente locale. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all'aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle fino ad allora in vigore, previste con precedente decreto del 2005, in considerazione, come riportato nel decreto stesso, "che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247". Il preciso richiamo all'equo compenso, assume ancor più importanza a seguito della recente approvazione della legge 21 aprile 2023, n.49, entrata in vigore in data 20 maggio 2023 che, si ricorda, si applica, anche, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. La disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell'organo di revisione economico-finanziaria, per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell'incarico, con il rischio di comprometterne l'efficienza a detrimento dell'interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall'articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del Testo Unico 267 del 2000, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti - nel silenzio del legislatore - con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l'80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza. Gli atti dell'Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d'azione per l'esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. Ciò premesso, è necessario, quindi, rimarcare che l'ente locale ha piena autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all'organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del Testo Unico 267 del 2000: "L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". Non è dato sapere se, nella fase dell'accettazione, l'amministrazione provinciale abbia informato o meno i componenti del collegio circa l'entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio provinciale, informazione questa che si ritiene determinante ai fini della questione sollevata. Discrimine importante, ai fini della presente valutazione, è il modo in cui è stato formalizzato l'incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l'articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che "le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge." Di conseguenza, si ritiene che l'eventuale rideterminazione del compenso da parte dell'amministrazione provinciale, nell'alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell'importo inserito poi nella delibera di nomina.