L’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.
E’ stato chiesto l’avviso di questo Ministero in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco - sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena - dell’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione.
Al riguardo, si rappresenta, con nota prot. n.15874 del 29 maggio 2023, che l’indennità è recepita, dal legislatore, quale generale ristoro per l’impegno elettivo effettivamente svolto dall’amministratore e come ristoro delle spese comunque connesse alla posizione rivestita e al decoro di essa.
L’emolumento, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all’amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l’esercizio delle funzioni elettive.
Al riguardo, questo Ministero, si è già espresso in tal senso in passato e, da ultimo, con parere del 29 agosto 2022, precisando che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.