Presentazione e votazione degli emendamenti

Territorio e autonomie locali
27 Marzo 2023
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L'assenza di una norma regolamentare che preveda gli emendamenti emulativi o seriali, con la conseguente possibilità di accorparne l'esame, obbliga il consiglio comunale a procedere al loro esame nelle modalità previste dal vigente regolamento.

Testo 

(Parere n.8883 del 21.3.2023) Con nota 2023-1663 del 3.3.2023 una Prefettura, in relazione ad apposita richiesta di un sindaco, ha chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla possibilità di presentazione, da parte di un consigliere di minoranza, di oltre diecimila emendamenti alla proposta di approvazione del nuovo regolamento del consiglio comunale, da discutere nell'imminente successivo consiglio. I predetti emendamenti, in maggioranza di tipo seriale e ripetitivo ed aventi uno scopo, a parere del sindaco, esclusivamente ostruzionistico, sulla base delle attuali disposizioni regolamentari, comporterebbero un esame dei documenti per circa 64 giorni. Ciò, anche alla luce della recente sentenza del T.A.R. Abruzzo n.72 del 9.2.2023, emessa su una questione analoga dove il medesimo comune risulta essere controinteressato, con la quale è stato stabilito che "… al fine di evitare la proposizione di emendamenti a soli fini ostruzionistici, che potrebbe paralizzare i lavori del Consiglio anche ove si inserisse all'ordine del giorno la possibilità di organizzare i lavori con strumenti di semplificazione, il metodo dell'accorpamento degli emendamenti deve essere introdotto con apposita modifica del regolamento comunale"; pertanto gli emendamenti, anche se seriali, devono essere discussi e votati uno ad uno, non potendo il presidente del consiglio accorparne la deliberazione in assenza di una apposita norma regolamentare. Al riguardo, è stato ricordato che l'articolo 43, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che "I consiglieri comunali … hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio". La materia, ai sensi dell'art.38, c.2, del citato T.U.E.L. è soggetta a disciplina regolamentare (il regolamento deve prevedere, tra l'altro, le modalità per la convocazione del consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte). Nel caso in esame, il regolamento del comune in oggetto non contempla l'ipotesi dell'accorpamento degli emendamenti. In merito, si osserva che il TAR Veneto-sez.II con la sentenza n.2740 del 30.06.2010 ha riconosciuto la legittimità della norma regolamentare, esaminata in quella fattispecie, che attribuisce al presidente il potere di dichiarare inammissibili solo gli emendamenti manifestamente "emulativi e/o seriali". Il tribunale con la predetta pronuncia ha evidenziato che il presidente pone in votazione gli emendamenti proposti dai consiglieri secondo l'ordine di presentazione e nel rispetto dei tempi di illustrazione e di votazione, solo nell'ipotesi di presentazione di emendamenti "emulativi e/o seriali", tassativamente previsti dalla norma regolamentare, il presidente può comprimere il diritto dei consiglieri di vedere posti in votazione gli emendamenti da loro presentati a favore dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Inoltre, il TAR Veneto, con la pronuncia n.2740/2010, ha ribadito quanto già espresso con la precedente sentenza n.440/2007, evidenziando che sono da ritenere emulativi gli emendamenti privi di alcuna coerenza istituzionale "in quanto non si proponevano di concorrere alla formazione della volontà deliberativa del Consiglio Comunale modificando le proposte della maggioranza per adeguarle agli interessi di cui è portatrice la minoranza, ma avevano, invece, carattere esclusivamente ostruzionistico, in contrasto con i principi di efficienza e di celerità dell'azione amministrativa" (cfr. TAR Veneto, II, 21.3.2007, n.440). Dalla sopra citata sentenza n.2740/2010, si evince che "Devono, invece, essere considerati seriali gli emendamenti aventi carattere sequenziale che non apportano modifiche sostanziali alla delibera posta in votazione e che, dunque, sebbene dotati di una coerenza con il testo da emendare maggiore rispetto agli emendamenti meramente emulativi, perseguono sotto altra veste la medesima finalità ostruzionistica". Ciò premesso, l'assenza nel caso in esame di una norma regolamentare che preveda gli emendamenti emulativi o seriali, con la conseguente possibilità di accorpare l'esame di tali emendamenti, obbliga il consiglio comunale a procedere al loro esame nelle modalità previste dal vigente regolamento. Ciò posto, si rappresenta che solo il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi, è abilitato a fornire un'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato, e di conseguenza a valutare l'opportunità di una eventuale modifica del regolamento.