Revisore unico unionale: nomina ex articolo 1, comma 110, legge 56 del 2014 e relativo compenso

Finanza locale
14 Dicembre 2022
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

È facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicompensivo

Testo 

Di seguito alla ministeriale n.57825 del 20 aprile 2022, il revisore estratto come primo nominativo per l'incarico di revisore presso un'unione, ha replicato fornendo ulteriori argomentazioni che a parere dell'Ufficio erano già state ampiamente trattate e superate dalla decisione dell'ente, in data 5 maggio 2022, di procedere alla nomina del revisore estratto come riserva. Visti gli ulteriori solleciti, di cui l'ultimo in data 21 novembre 2022, nel richiamare il contenuto della ministeriale del 20 aprile 2022, si precisa ulteriormente quanto segue. Il revisore, attraverso la ricostruzione delle norme, cerca di metterne in discussione tutto l'impianto che, ormai da anni, è alla base della nomina dell'organo di revisione di tutte le Unioni secondo criteri univoci e predeterminati che questo ufficio ha diramato a tutte le Prefetture. La nomina del revisore delle Unioni è disciplinata dal disposto di cui all'articolo 234 del testo unico n.267 del 2000 "3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione" e del dall'articolo 1 della legge n.56 del 2014 "110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità: a) ……. c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;". Tali norme non si sono perfettamente combinate tanto che, a livello dipartimentale, si è sentita l'esigenza di renderle conciliabili attraverso le due circolari n.57782 del 2013 e n.75738 del 2014. Al riguardo, non si può che ribadire che tutto quanto evidenziato dal revisore potrà essere risolto solo con un mirato intervento legislativo, peraltro da anni auspicato e proposto anche da questo Ufficio. Nelle more si è cercato, attraverso gli strumenti sopra descritti, di uniformare la scelta dell'organo di revisione delle Unioni secondo un'interpretazione, che la S.V. può non condividere, ma che ad oggi rimane l'unica percorribile. Per quanto riguarda le eccezioni sull'operato dell'Unione, dal sito internet istituzionale si è potuto ricostruire l'iter amministrativo seguito per la nomina del revisore unico unionale che, a parere di questo Ufficio, è conforme al dettato normativo atteso che: - Il precedente revisore, era stato nominato con delibera n.3 del 28 febbraio 2019, nella quale è espressamente scritto: "PRESO in considerazione l'articolo 1, comma 110, lettera c) della Legge n.56 del 2014 che prevede lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell'organo di revisione; VISTO che con deliberazione della Giunta dell'Unione Collinare Canavesana, n.27 del 30 novembre 2015 si è stabilito di avvalersi della facoltà di svolgere in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono, le funzioni dell'Organo di Revisione;" - Con delibera n.4 del 5 maggio 2022 di nomina dell'attuale organo di revisione nella figura della riserva estratta, viene richiamata la precedente delibera di nomina per il triennio 2019 del 2022 e tutte le deliberazioni degli enti, aventi come oggetto: "Trasferimento funzioni all'Unione XXX: revisione contabile - Determinazioni in merito" con le quali, all'unanimità, si interpretava autenticamente l'articolo 3 comma 2 del vigente Statuto unionale esplicitando che la funzione trasferita denominata "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" comprendeva l'attività di revisione contabile. Di conseguenza, l'Unione ha messo in convenzione la funzione di revisione economico finanziaria e, atteso che la popolazione totale è inferiore a 10.000 abitanti, si deve avvalere di un organo monocratico al quale è chiesto di svolgere l'incarico anche presso i comuni membri. Il revisore, quindi, pone l'attenzione sulla determinazione del compenso eccependo che lo stesso non possa essere unico anche per la funzione di revisore nei comuni membri. Per la determinazione del compenso del revisore dell'Unione è vigente il disposto di cui all'articolo 241, comma 5, del testo unico 267 del 2000 "Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.". Al riguardo, si richiama, oltre le norme di riferimento, la delibera n.16 del 13 giugno 2017 con la quale anche la Corte dei Conti Sezione Autonomie, tra l'altro, ha precisato che "il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo;" e che "l'interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell'ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale - ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall'ente appaia incongrua." Tutto ciò premesso, per quanto riguarda l'invito avanzato dal revisore a valutare la designazione della Prefettura per lo svolgimento dell'incarico anche per i comuni aderenti l'Unione, questo Ufficio ritiene che la Prefettura abbia seguito esattamente l'iter procedurale stabilito dai criteri adottati per tutte le Unioni. Si ribadisce, infine, che è nell'autonomia decisionale dell'Unione valutare le soluzioni normative richiedendo, di conseguenza, il sorteggio dell'organo di revisione nella composizione determinata dalle proprie scelte e proporre al proprio revisore il compenso, nei limiti fissati dal decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e dalla normativa vigente, essendo, peraltro, l'Unione il solo soggetto che potrebbe essere chiamato a spiegare tali scelte anche in sede giurisdizionale.