Estrazione dall'elenco dei revisori degli enti locali

Finanza locale
16 Dicembre 2022
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per intervenire sull'attuale algoritmo, basato sull'estrazione a sorte, è necessario un intervento normativo. Per offrire maggiore professionalità ai giovani revisori la normativa vigente con l'articolo 239, comma 4, del Testo unico n.267 del 2000 offre un percorso di collaborazione con il revisore finalizzato all'acquisizione dell'esperienza in campo

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale un Revisore chiede di rivedere il sistema di estrazione-nomina dei revisori negli enti locali. In particolare, il Revisore evidenzia che ci sono revisori che non vengono estratti da anni e altri che sono stati estratti anche 5-6 volte nei comuni grandi e, di conseguenza, suggerisce che questi ultimi dovrebbero essere messi momentaneamente da parte per dare la possibilità agli altri revisori di essere estratti. Inoltre, si suggerisce di inserire i revisori di prima nomina in un collegio con revisori rodati per far sì che possano acquisire la necessaria esperienza richiesta per lo svolgimento della funzione della revisione economico-finanziaria. Al riguardo, si precisa quanto segue. Da sistema risulta che il Revisore in questione è regolarmente iscritto da nove anni nelle tre fasce della Regione Lazio e ha partecipato a numerose estrazioni, risultando estratto 8 volte e nominato in 6 enti. L'articolo 5 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n.23 ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante "estrazione a sorte" dall'elenco, per ogni componente vengono estratti tre nominativi di cui il primo, in ordine di estrazione, è designato per la nomina e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per la nomina. Di conseguenza, il sistema informatico è stato costruito prevedendo che il sorteggio dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali fosse basato sulla pura ''casualità" che, per definizione, non tiene conto di un'equa distribuzione delle cariche di revisore ovvero dell'esito dei precedenti sorteggi. A seguito di varie segnalazioni sul sistema di estrazione del medesimo tenore e verificata una effettiva disparità nei sorteggi basati sulla semplice "casualità", questo Ufficio ha proposto e formulato modifiche dell'algoritmo di estrazione, in modo tale da rafforzare le probabilità di chi non è stato mai estratto rispetto agli esiti dei sorteggi già effettuati. In particolare, si è ritenuto opportuno seguire l'atto di indirizzo dell'Osservatorio della finanza locale del 20 febbraio 2018, laddove si sostiene che "pur dovendo l'amministrazione attenersi alla metodologia casuale, possa comunque applicare dei correttivi al sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire a diversi candidati" in relazione ai sorteggi effettuati. Nell'algoritmo, attualmente in uso per le estrazioni, sono stati introdotti dei correttivi basati su criteri di premialità che si traducono in un incremento della possibilità di essere estratto a chi negli anni non risulta mai essere stato sorteggiato. Il sistema delle premialità ha già dato una risposta positiva soprattutto a favore di quel 50 per cento dei soggetti iscritti in Elenco che non erano mai stati sorteggiati neppure come riserva. In ogni caso, tale sistema non potrà mai tradursi in una certezza di sorteggio per tutti proprio per la tipologia di estrazione casuale che non può escludere coloro che sono già stati sorteggiati e che, di fatto, sono più "fortunati". Nel caso specifico del Revisore la premialità è legata solo agli anni di iscrizione in quanto è stato più volte sorteggiato. Le proposte avanzate per il miglioramento della probabilità di sorteggio devono, quindi, necessariamente, essere appositamente, normate. Parimenti occorre una norma specifica per affiancare i giovani revisori negli organi collegiali a componenti esperti, anche se, a parere di questo Ufficio, la normativa vigente con l'articolo 239, comma 4, del Testo unico n.267 del 2000 già offre un percorso di collaborazione con il revisore finalizzato all'acquisizione dell'esperienza in campo.