Qualora il regolamento preveda che la richiesta di convocazione della conferenza dei capigruppo debba essere presentata da almeno due capigruppo, laddove i due esponenti consiliari non raggiungano le necessarie intese, rimane nel solo potere del sindaco convocarla.
(Parere n.31427 dell'11.11.2022) Una Prefettura ha trasmesso le informazioni chieste da questo Ministero in relazione alla questione sollevata da un consigliere di minoranza in merito alla legittimità della deliberazione consiliare concernente una modifica al regolamento sul funzionamento del consiglio, prevedendo che la richiesta di convocazione della conferenza dei capigruppo debba essere presentata da almeno due capigruppo. Al riguardo, era stato respinto l'emendamento presentato dalla minoranza che prevedeva la possibilità di richiedere la convocazione della conferenza in parola da parte del 50% dei capigruppo. La proposta di tale emendamento, come si evince dalla nota del sindaco, "è stata discussa durante la seduta del consiglio comunale e respinta dalla maggioranza con la motivazione che la questione debba essere regolata da un rapporto che rispecchia la proporzione tra maggioranza e minoranza presente nella composizione del consiglio comunale, così come avviene per la formazione delle commissioni consiliari". In merito alla questione prospettata, tenuto conto del riconosciuto diritto dei consiglieri di richiedere la convocazione del consiglio comunale con il quorum di un quinto del totale dei consiglieri, come previsto dallo statuto comunale (in conformità alla previsione dell'art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, richiamato anche dall'art.43, comma 1, del medesimo decreto), la Prefettura ritiene non infondato l'esposto dei consiglieri di minoranza, atteso che la previsione regolamentare, così come modificata, impone che vi debba essere sempre l'assenso del capogruppo di maggioranza per poter chiedere la convocazione della conferenza dei capigruppo in considerazione che i gruppi consiliari sono attualmente solo due. Al riguardo, come è noto, l'esistenza dei gruppi consiliari si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art.38 comma 3, art.39 comma 4, art.79 e art.125 del d.lgs. n.267/2000). In particolare, l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli e, come si evince dal successivo comma 3, anche la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. La conferenza dei capigruppo, la cui istituzione è prevista dallo statuto comunale, dà pareri preliminari su proposte di deliberazione di particolare importanza da sottoporre all'esame del consiglio. Le competenze e le modalità di funzionamento della citata conferenza sono, invece, stabilite dal regolamento. Si osserva che il predetto organismo può essere convocato e presieduto dal sindaco ai sensi dello statuto comunale. Dall'esame della predetta normativa sopra richiamata emerge da un lato la necessità di convocare la conferenza dei capigruppo ogni qualvolta debbano essere sottoposte al consiglio comunale proposte di deliberazioni che abbiano "particolare rilievo ed importanza", dall'altro l'impossibilità per ciascun gruppo consiliare di richiedere la convocazione della conferenza se non vi è l'assenso dell'altro gruppo. La modifica regolamentare, così come approvata dalla deliberazione sopraindicata, implica che la richiesta di convocazione debba essere presentata da almeno due capigruppo e cioè da entrambi i capigruppo che sono attualmente presenti in seno al consiglio comunale, espressione uno della maggioranza e l'altro della minoranza. Conseguentemente, laddove i due esponenti consiliari non raggiungano le necessarie intese, rimane nel solo potere del sindaco convocare la conferenza dei capigruppo. Infine, è stato rappresentato quanto sopra al sindaco, anche ai fini di una eventuale revisione delle norme regolamentari in questione.