Le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non possono trovare applicazione in caso commissariamento disposto ai sensi del menzionato art. 85 del D.P.R. n. 570/1960.
Viene richiesto l’orientamento di questo Ministero riguardo alla possibilità di applicare le diposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche all’ipotesi di commissariamento prevista dall’art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che, quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il Prefetto provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario. In particolare, con il richiamato quesito - nel rappresentare che in occasione dell’ultima tornata elettorale presso il comune non è stata presentata alcuna lista e candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale e che, conseguentemente, è stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune - viene chiesto di conoscere se il comune, che fa parte di una unione di comuni, possa essere rappresentato, all’interno della giunta dell’Unione, dal commissario prefettizio, in luogo del sindaco uscente, e da due assessori comunali cessati dalla carica per effetto del termine della consiliatura.
Al riguardo, con nota prot. n. 23944 del 30.08.2022, si osserva che il richiamato art. 141, comma 5 TUOEL dispone che “I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti”. Tale disposizione, che si riferisce espressamente ed esclusivamente ai consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, costituisce un’eccezione all’ordinario sistema di rappresentanza ed è pertanto tassativa e non estensibile. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'intervento chiarificatore, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale, svolto dal Consiglio di Stato che, investito della questione da questa Amministrazione, ha espresso il proprio avviso con parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000, affermando che “salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto - i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l'effetto del commissariamento dell'ente e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori” ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000. Come espressamente enunciato dal Supremo Consesso tale principio trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell'ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati. Diversa è la fattispecie prevista dal citato art. 85 D.P.R.570/1960, in tal caso infatti il commissariamento non viene disposto a seguito di scioglimento del consiglio comunale ma quando al termine della consiliatura le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, fattispecie pertanto che non è ontologicamente sovrapponibile alla previsione dello scioglimento del consiglio comunale di cui al più volte richiamato art. 141 TUOEL. Conclusivamente quest’Ufficio è dell’avviso che le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUOEL non possono trovare applicazione in caso di commissariamento disposto ai sensi del menzionato articolo 85 del D.P.R. n. 570/1960.