Richiesta di revoca dell'incarico al revisore dei conti

Finanza locale
13 Dicembre 2021
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non è previsto alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione o addirittura a sollevare dall'incarico il revisore inadempiente

Testo 

Si fa riferimento alla nota del comune di XXX, inviata anche alla Prefettura, con la quale il Sindaco rappresenta la grave situazione conflittuale insorta con il Revisore. In particolare, con la cennata nota si segnala che il dottor XXX, nominato a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti poco collaborativi esprimendo la volontà di continuare a rendere pareri non favorevoli per non incorrere in eventuali responsabilità personali. Al riguardo, si esprimono le seguenti valutazioni, ferme restando le ulteriori eventuali osservazioni della Prefettura. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Infatti, il quadro ordinamentale delle autonomie locali relativamente alla funzione della revisione economico-finanziaria non prevede alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione o addirittura a sollevare dall'incarico il revisore come richiesto dal comune. Nel precisare che il predetto revisore, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all'articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati. Affinché l'Organo di revisione acquisisca elementi probativi attendibili, è necessario che le informazioni che vengono prodotte dall'Ente locale e utilizzate per lo svolgimento delle procedure di revisione siano sufficientemente complete, accurate, precise e dettagliate per le finalità della revisione. In presenza di evidenze negative l'Organo di revisione deve relazionare all'organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. L'evoluzione normativa nonché la giurisprudenza contabile ha rinforzato la funzione di vigilanza rispetto a quella di collaborazione, la Corte suprema di Cassazione con sentenza 33843 del 2018 ha evidenziato come penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non ha adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell'ente. All'organo di controllo che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza può essere imputata una responsabilità sia per l'attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l'attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure. Ne consegue che l'inesperienza del revisore al suo primo incarico, come riportato nella nota dell'ente, non può assolutamente essere motivo per rendere pareri negativi, non giustificati e motivati, in quanto anche tale modus operandi potrebbe determinare dirette responsabilità in capo al revisore. Tanto presupposto, si prega la Prefettura di notiziare i soggetti interessati, affinché, ciascuno per la propria parte, possa valutare il percorso più idoneo e responsabile per affrontare le complesse procedure previste per il risanamento finanziario dichiarato dall'ente.