Qualora il regolamento consiliare garantisca la trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno in tempi coerenti con la previsione dell'art.43 del d.lgs. n.267/2000, la loro discussione non segue il disposto dell'art.39 T.U.O.E.L. per la convocazione del consiglio comunale richiesta da un quinto dei consiglieri.
A seguito di specifica richiesta del presidente di un consiglio comunale è stato chiesto un parere in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 che consente ad un quinto dei consiglieri o al sindaco di richiedere la riunione del consiglio che deve essere effettuata in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In particolare, è stato segnalato che i consiglieri di minoranza hanno chiesto la convocazione del consiglio (anche ai sensi dell'articolo 48 del regolamento) inserendo quali punti all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, nonostante nel vigente regolamento sussista una disciplina speciale per tali istituti. Al riguardo, si osserva che il diritto ex art.39, comma 2, del citato T.U.O.E.L., "... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni" (T.A.R. Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278). Nel caso in esame, come evidenziato anche dal presidente del consiglio comunale, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, all'art.48, ribadisce sostanzialmente il contenuto del citato articolo 39, comma 2, mentre gli articoli 44, 45, 46 e 47 disciplinano, rispettivamente, gli istituti dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e degli ordini del giorno. L'articolo 43 del citato decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, alinea, ribadisce il diritto dei consiglieri di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, nonché "di presentare interrogazioni e mozioni". La predetta disposizione distingue chiaramente gli istituti, prevedendo la possibilità di presentazione individuale delle interrogazioni e delle mozioni nei confronti dei singoli consiglieri al di fuori della più complessa possibilità di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri. Infatti, lo stesso articolo 43, al comma 3, dispone che il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondano entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, rinviando per le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, alla disciplina statutaria e regolamentare. L'articolo 45 del regolamento consiliare, al comma 2, prevede che in caso di richiesta da parte degli interessati consiglieri, il sindaco ed il presidente del consiglio possono fornire risposta scritta alle interrogazioni ed alle interpellanze entro venti giorni dalla richiesta. In tale caso le istanze non vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio. Le proposte di mozione, a cui segue il voto del consiglio, ai sensi dell'articolo 46, sono soggette ad istruttoria che deve essere completata entro 30 giorni per essere inserite all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il medesimo percorso è previsto per le proposte di "ordini del giorno" che comunque devono essere presentate da almeno 2 consiglieri. Pertanto, visto che il regolamento consiliare garantisce la discussione di tutti gli istituti in parola in tempi coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n.267/00 sopra richiamate, e rilevata dalla lettura dell'articolo 43, comma 1, la loro specifica disciplina prevista in merito dal regolamento consiliare, si ritiene che nel caso di specie la discussione di tali istituti non segua le disposizioni di cui all'art.39 del T.U.O.E.L. per la convocazione del consiglio comunale richiesta da un quinto dei consiglieri.