Commissioni consiliari. La reiterata indisponibilità di un gruppo consiliare a designare il proprio rappresentante presso la prima commissione giustifica, per il principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Sono state rappresentate alcune problematiche in merito al funzionamento delle commissioni consiliari. In particolare, il presidente del consiglio ha rappresentato la mancata designazione del componente della prima commissione da parte di uno dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale. Il gruppo in questione, sebbene sollecitato, persevera nel comportamento omissivo, ostacolando così il normale svolgimento dei compiti istituzionali dell'organo in parola. Si osserva, in via preliminare, che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni. Nel regolamento di questo consiglio comunale è previsto che "Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, i gruppi e sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale, su designazione dei capigruppo". Si ritiene, pertanto, che la mancata designazione di uno dei componenti della commissione impedisca il funzionamento della commissione stessa. Al riguardo, va rilevato anzitutto la natura delle commissioni consiliari: esse non sono organi necessari dell'ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell'ambito della competenza dei consigli. La reiterata indisponibilità da parte di un gruppo consiliare a designare il proprio rappresentante presso la prima commissione è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale. Ovviamente l'argomento riferito alla designazione del rappresentante da parte del gruppo consiliare dovrà essere riproposto all'ordine del giorno fino all'esito positivo della trattazione. Tanto premesso, l'ente dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre modifiche regolamentari finalizzate a scongiurare gli episodi ostruzionistici segnalati.