Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011.
Il XXX è stato istituito sulla base della espressa previsione legislativa contenuta nel Titolo II capo IV della Legge Regionale n.6 del 2004. L'articolo 23 della predetta legge, qualifica espressamente il XXX quale "forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale". In particolare, precisa che: "XXX è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione". Per la sopracitata Legge Regionale n.6 del 2004, il XXX è un ente pubblico autonomo, assimilabile - relativamente alla disciplina dell'incentivazione al riordino territoriale - ad un'Unione di comuni, (cfr Legge Regionale n. 21 del 2012 - articolo 24, comma 1; Legge Regionale n.15 del 2016 - articolo 1, comma 2) al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ordinamento degli enti locali. Tale ente si pone a tutela di una particolare area della Provincia di XXX il cui ambito territoriale (che ricomprende 10 Comuni) è individuato espressamente dalla Legge Regionale. Successivamente, la legislazione regionale emiliano-romagnola relativa alla promozione dei percorsi associativi (Unioni e Fusioni di Comuni - cfr articolo 1, comma 2, della Legge Regionale n.15 del 2016) e alla disciplina dell'incentivazione in materia di riordino territoriale (Unioni - cfr articolo 24, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 2012) ha "equiparato il XXX ad una Unione Montana". Ciò detto, con particolare riferimento alla disciplina da applicare in materia di nomina dei revisori dei conti, si era inizialmente esclusa l'applicabilità della normativa statale di cui all'articolo 16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011, convertito con Legge n.148 del 2011, alla luce di un iniziale inquadramento di tale ente quale ente strumentale ai sensi dell'articolo 11 comma ter del decreto legislativo n.118 del 2011. Tuttavia, tale inquadramento faceva riferimento alla condizione di ente pubblico necessaria per l'applicazione della disciplina della tesoreria unica e delle rilevazioni Bdap. Di conseguenza, sulla scorta degli intercorsi ulteriori approfondimenti, in virtù altresì, dei riferimenti normativi succitati, si può delineare il corretto inquadramento giuridico del XXX, assimilabile ad un'unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio e, ritenere, pertanto, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, applicabile la normativa nazionale di cui all'articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011. Si soggiunge, infatti, che lo stesso articolo 23 della Legge Regionale n.6 del 2004, definisce applicabili al nuovo ente, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V della Parte I del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali).