Diritto d'accesso dei consiglieri. Il Consiglio di Stato-sez.V, con sent. n.12/2019, ha chiarito che "la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti di consigliere".
Un consigliere comunale ha chiesto al comune di appartenenza di approntare adeguate misure informatiche per l'accesso da remoto al sistema informatico comunale, o, in alternativa, di predisporre due postazioni informatiche nei locali destinati a ciascun gruppo consiliare. Al riguardo, si osserva che nella Regione Siciliana la materia dell'ordinamento degli enti locali è rimessa alla potestà legislativa esclusiva della stessa Regione e, pertanto, competente ad esprimersi in merito alla corretta applicazione della normativa di riferimento è il dipartimento regionale delle autonomie locali presso l'omonimo assessorato. Tuttavia, nell'espletamento dell'attività di consulenza in favore degli enti locali, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, riferite alle previsioni del decreto legislativo n.267 del 2000, alla stregua dei principi enucleabili anche dalla giurisprudenza formatasi in materia di diritto di informazione e di accesso alla documentazione comunale, regolato dall'art.43 del citato decreto legislativo. Occorre premettere che nella Regione Siciliana si applica, stante la specialità statutaria, la normativa regionale in materia di enti locali. Per quanto attiene al diritto di accesso degli amministratori locali vige, in particolare, l'articolo 199 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale numero 16/1963 e successive modificazioni, recepito nell'articolo 217 del testo unico degli enti locali regionali, che non pare discostarsi dal contenuto sostanziale del menzionato art.43 del TUOEL. In merito alla problematica generale della legittimità dell'accesso da remoto, mediante rilascio delle credenziali ai programmi di gestione informatica del protocollo, ovvero del sistema di contabilità, occorre ricordare il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, n.18368 P-2.4.5.2.4 del 5.10.2010, con il quale era stata riconosciuta la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della password di servizio (cfr. anche parere del 29.11.2009). Tuttavia, la giurisprudenza in materia non è univoca, anche se l'orientamento più recente sembra consolidarsi verso una interpretazione meno estensiva rispetto alla specifica tematica del diritto di accesso del consigliere da remoto. Si segnala, in proposito, la sentenza n.926/2020 emessa dal T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania con la quale è stato osservato che il rilascio delle credenziali di servizio consentirebbe ai consiglieri comunali di conoscere indiscriminatamente la generalità dei documenti relativi alla contabilità dell'ente in mancanza di apposita istanza e consentirebbe l'accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita; tale forma di accesso "diretto" secondo il giudice amministrativo si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici (T.A.R. Molise, sez.I, 3 settembre 2019, n.285) ... ed in un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti ed amministrativi dell'ente […] (cfr. Cons. Stato, sez.IV, 12 febbraio 2013, n.846; cfr. anche Cons. Stato, sez.V, 2 marzo 2018, n.1298 e T.A.R. Sardegna, sez.I, 13 febbraio 2019, n.128). Il T.A.R. Sicilia, con la decisione in argomento, ha, infine, ribadito il principio che l'ente comunale è comunque tenuto a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea di detti dati di sintesi del protocollo informatico. Di contro, la sentenza n.599/2019 del T.A.R. Basilicata ha precisato che il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez.II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317). Il predetto T.A.R. ha, tuttavia, precisato "che l'accesso da remoto" (in maniera specifica al sistema contabile dell'ente) "vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica". In merito, si rileva che anche il Consiglio di Stato, con sentenza n.3486 dell'8.06.2018, ha affermato la necessità per le amministrazioni di rendere fruibili le informazioni in modalità digitali ai sensi dell'art.2, comma 1, d.lgs. n.82/2005, recante il c.d. codice dell'amministrazione digitale, intimando all'amministrazione di apprestare, entro un termine ragionevole, le modalità organizzative per il rilascio di password per l'accesso da remoto al sistema informatico. Peraltro, più recentemente, Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n.253/2020, nel non mettere in dubbio che un consigliere comunale abbia diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, diritto ampiamente riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non assentibile "la pretesa dell'interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull'ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita" precisando che non si possono "invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all'Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che sola ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000". La stessa sentenza afferma che la modalità di esercizio del diritto di accesso mediante acquisizione di credenziali per l'accesso al sistema informatico dell'ente, "oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l'espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle notizie ed alle informazioni in possesso dell'ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell'organo consiliare". Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione V n.12 del 2 gennaio 2019, ha chiarito che "la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti di consigliere". Premesse tali coordinate generali interpretative enucleate dai principi espressi dalla giustizia amministrativa, escludendosi l'accesso generalizzato del consigliere ai sistemi che gestiscono i flussi documentali, sembra ammissibile l'utilizzo di postazioni informatiche dai locali dell'ente per l'accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata all'ente la valutazione dell'opportunità di consentire l'accesso da remoto ai consiglieri comunali anche al fine di evitare possibili intralci alla ordinaria attività degli uffici, ferma restando l'autonomia decisionale in materia organizzativa demandata all'ente, che, in ogni caso, dovrà garantire la pienezza del diritto sancito anche dalla normativa regionale. Ciò posto, trattandosi nel caso di specie, di disposizioni di legge di regione a statuto speciale ed essendo stata avanzata dagli esponenti esplicita richiesta di chiarimenti anche all'assessorato delle autonomie locali presso la Regione Sicilia, si ritiene, comunque, che sia rimesso al competente dipartimento regionale fornire i canoni per l'interpretazione della suddetta normativa.