Commissione permanente di garanzia e controllo

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Essendo la materia riferita alle commissioni consiliari interamente demandata allo statuto ed al regolamento dell'ente, compete al consiglio comunale, nell'ambito della sua autonomia, fornire l'interpretazione delle disposizioni normative di cui lo stesso si è dotato.

Testo 

È stato posto un quesito in materia di commissioni consiliari permanenti. In particolare, è stato rappresentato che il presidente della commissione permanente di garanzia e controllo ha convocato la relativa commissione ponendo all'o.d.g. l'approfondimento del progetto di interramento di un elettrodotto. Tuttavia, il segretario comunale dell'ente ha invitato il presidente della citata commissione a revocare la convocazione in quanto l'invito rivolto ai tecnici autori del progetto non sarebbe compatibile con la disciplina dettata dall'art.36 del regolamento del consiglio comunale. Ai sensi del citato art.36, infatti, la commissione permanente di garanzia e controllo può richiedere l'audizione dei "rappresentanti pubblici in Società, Enti, Aziende, Istituzioni e Consorzi cui il Comune partecipa". Detta disposizione è stata interpretata secondo il dato testuale, a seguito dell'attivazione della procedura prevista dall'art.2 del regolamento del consiglio sulla interpretazione delle disposizioni controverse e, pertanto, sono stati considerati audibili dalla commissione i soli rappresentanti pubblici in società, enti, aziende, istituzioni e consorzi cui il comune partecipa, con conseguente esclusione dei tecnici autori del progetto. Secondo quanto rappresentato dai consiglieri di opposizione, tale vicenda rappresenterebbe una grave lesione delle prerogative delle minoranze, attesa la peculiare natura della commissione in parola volta a garantire l'esercizio della funzione di controllo politico dei consiglieri comunali e considerato altresì che l'art.37 del regolamento consiliare, richiamando il disposto di cui all'art.44 del decreto legislativo n.267/00, assegna la presidenza di tale tipo di commissione ad un componente di minoranza. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art.38, comma 6, del citato decreto legislativo, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio "nel proprio seno". Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale – che incontra il solo limite posto dal legislatore del rispetto del criterio proporzionale – e di conseguenza le previsioni regolamentari sono cogenti e non possono essere derogate se non previa modifica delle stesse. Poiché la materia è interamente demandata allo statuto ed al regolamento dell'ente, in linea generale si osserva che compete al consiglio comunale, nell'ambito della sua autonomia, fornire l'interpretazione delle disposizioni normative di cui lo stesso si è dotato. Nel caso di specie, peraltro, il regolamento consiliare reca una specifica disciplina per la soluzione di questioni interpretative che dovessero insorgere in merito alle disposizioni dallo stesso introdotte. L'apposito procedimento delineato dal regolamento è stato espletato e concluso e, pertanto, non si riscontrano le condizioni giuridiche per un pronunciamento di questo Ministero in merito alla soluzione ermeneutica fornita dai soggetti che in base alla normativa propria dell'ente sono gli unici competenti ad esprimersi.