Le modalità per la presentazione degli atti di sindacato ispettivo, poiché la disciplina di dettaglio riferita agli atti in discorso è demandata alle fonti di autonomia locale, dovranno essere precisate da tali fonti.
Alcuni consiglieri comunali hanno rappresentato una problematica in ordine all'applicazione della locale disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo. In particolare, i consiglieri hanno lamentato il mancato inserimento all'ordine del giorno di una seduta di consiglio delle interrogazioni e delle interpellanze, atteso che il solo riscontro scritto non avrebbe consentito il confronto in aula quale strumento indispensabile per il pieno esercizio del mandato politico. I consiglieri hanno, inoltre, chiesto se gli atti di sindacato ispettivo debbano essere inoltrati al protocollo dell'ente, ovvero direttamente in consiglio. In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle "modalità" di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, "rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo". Tali previsioni sono ribadite dallo statuto comunale. Dal combinato disposto del regolamento del consiglio comunale si evince la disciplina di dettaglio prevista dall'ente in tema di interpellanze ed interrogazioni. Ai sensi della citata fonte regolamentare, il consigliere può chiedere che l'interrogazione sia riscontrata per iscritto entro quindici giorni, ovvero in modalità orale. In tale ultimo caso, l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Il regolamento dispone che le interpellanze sono disciplinate dalle norme previste per le interrogazioni a risposta verbale. Ai sensi dell'articolo del regolamento del consiglio recante "ordine del giorno", è previsto che siano sottoposte all'esame dell'assemblea, in ordine di precedenza, le comunicazioni del sindaco, le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze. Alla luce del delineato quadro normativo locale, si ritiene che l'ente, a fronte di una richiesta in tal senso da parte del consigliere, non possa esimersi dal fornire risposta agli atti di sindacato ispettivo in aula, secondo l'ordine di priorità fissato dal regolamento. Si osserva, altresì, che il termine di trenta giorni di cui al citato articolo 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio. In merito al quesito concernente la presentazione degli atti di sindacato ispettivo al protocollo dell'ente, poiché la disciplina di dettaglio riferita agli atti in discorso è demandata alle fonti di autonomia locale, dovranno essere tali fonti a precisare i dettagli di tali modalità. Premesso quanto sopra, la Prefettura, nell'ambito dell'attività di supporto agli enti locali, potrà valutare l'opportunità di sensibilizzare gli organi preposti al riscontro degli atti di sindacato ispettivo ad ottemperare agli obblighi di legge consentendo l'esame degli stessi in aula. Del resto gli stessi regolamenti di Camera e Senato prevedono che sia facoltà del parlamentare optare per la risposta orale o richiedere il riscontro "a risposta scritta" dell'atto di sindacato ispettivo presentato.