Il consiglio comunale sciolto per decesso del sindaco provvede alla surroga dei consiglieri dimissionari. Tuttavia, in caso di riduzione dei membri del consiglio tale da non consentire la riunione in prima convocazione, non potrà procedersi a surroga.
Un consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b, n. 1 del T.U.O.E.L. per intervenuto decesso del sindaco. In seguito alle dimissioni del vice sindaco dalla carica sia di vicario del sindaco che di consigliere, è stato nominato un commissario straordinario cui sono state affidate le funzioni del sindaco e della giunta comunale.
Successivamente sono intervenute le dimissioni, in momenti diversi, di n. 7 consiglieri comunali, in seguito alle quali non si è proceduto ad alcuna surroga, con la conseguenza che il consiglio comunale si è ritrovato ad avere 5 consiglieri comunali in carica sui 12 assegnati. Alla luce di ciò, è stato chiesto a questo Ufficio se sia necessario procedere alla surroga di tutti o parte dei consiglieri comunali dimissionari.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del T.U.O.E.L. lo scioglimento dell’organo consiliare non implica la perdita della carica di consigliere e per tale ragione non sembra possa revocarsi in dubbio l’ammissibilità di eventuali dimissioni dalla carica medesima. Con riferimento, in particolare, alla possibilità di surroga dei consiglieri dimissionari, in conformità alle considerazioni in precedenza svolte in relazione a fattispecie analoghe, si evidenzia che con parere 14 giugno 2001, n. 501/2001 il Consiglio di Stato ha chiarito che «nei casi di rimozione, decadenza etc. del sindaco alla sostituzione di questi da parte del vicesindaco corrisponde lo scioglimento del consiglio e la decadenza della giunta, che però rimangono in carica fino alle nuove elezioni. E rimangono in carica (circostanza questa assai significativa) con pienezza di poteri visto che (argomenta ex art. 38, comma 5, TU) solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali tali organi devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili».
Conseguentemente, sembra ragionevole ritenere che il consiglio comunale, ancorché sciolto ex articolo 53, comma 1, del T.U.O.E.L., sia legittimato a provvedere alla surroga del consigliere dimissionario, tanto più che si tratta di un atto interamente vincolato ed obbligatorio per legge ex art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. T.A.R. per la Campania – Salerno, sentenza 26 ottobre 2016, n. 2346; T.A.R. per l’Abruzzo – L’Aquila, sentenza 30 luglio 2005, n. 667).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, vanno fatte ulteriori considerazioni. L’articolo 42 del Regolamento del consiglio comunale stabilisce, al comma 1, che il consiglio comunale non può deliberare, in prima convocazione, se non intervengono almeno n. 6 consiglieri. L’attuale riduzione del numero dei consiglieri comunali in carica a soli 5 membri determina, pertanto, l’impossibilità per l’organo consiliare di esercitare le proprie funzioni e, dunque, anche di procedere alla surroga dei consiglieri dimessi.
In proposito, si richiama l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa – condiviso da questo Ufficio in precedenti analoghi – in virtù del quale: non può «farsi luogo alla surroga dei consiglieri dimissionari, per la sopravvenuta impossibilità per l’organo consiliare di costituirsi in sede di prima convocazione», configurandosi, tale impossibilità, quale valida ipotesi di scioglimento del consiglio comunale stesso (Cfr. TAR Campania – Napoli, sentenza n. 2131/2018).
Orbene, come innanzi evidenziato, il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale del comune in questione richiede, ai fini della regolarità della seduta di prima convocazione, la presenza di almeno 6 consiglieri. La disposizione regolamentare dell’ente va letta alla luce della previsione dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 a mente del quale: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».
Pertanto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza e della normativa comunale, non sarebbe possibile procedere alla convocazione dell’adunanza consiliare in prima seduta e – conseguentemente - alla surroga dei 7 consiglieri dimissionari, stante la riduzione della consistenza numerica dell’organo assembleare a n. 5 consiglieri.
L’impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari integra i presupposti di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 4 del T.U.O.E.L.; conseguentemente, tenuto conto che, come sopra illustrato, l’organo consiliare è stato già invece sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b, n. 1 per decesso del Sindaco, si dovrà avviare il procedimento per l’adozione del provvedimento di cui al menzionato art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del T.U.O.E.L. con l’individuazione di un commissario cui conferire i poteri di sindaco, giunta e consiglio.