L’ineleggibilità incide sull’esercizio del diritto di elettorato passivo e comporta, in seguito alla procedura di contestazione di cui all’articolo 69 del T.U.O.E.L., la decadenza del candidato eletto.
Il segretario di una sottocommissione elettorale circondariale, dopo aver appreso da organi di stampa locale che l’ex sindaco di un comune con meno di 3000 abitanti intende candidarsi alle prossime elezioni, ritenendo che possa verificarsi l’ipotesi di una candidatura al quarto mandato, ha chiesto a questo ministero quale sia il soggetto competente a dichiarare la asserita causa di incandidabilità dell’ex sindaco.
In tema di limitazione dei mandati, l’art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000, al secondo comma, dispone che “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.
La ratio della norma è “di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare di la soggettivizzazione dell’uso del potere dell’amministratore locale in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l’impersonalità di esso ed evitare il clientelismo” (ex multis Corte Cass. Sez. I Civ. sent. 29 marzo 2013 n. 7949; Id., sent. 12 febbraio 2008 n. 3383).
Alla preclusione in parola il successivo comma 3 pone una eccezione, in quanto consente un terzo mandato consecutivo “se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.
Il caso che ci occupa, però, riguarda le elezioni in un comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per i quali vige l’articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014 n. 56, ai sensi del quale “Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.
Atteso che nei comuni con meno di 3000 abitanti non è consentito ai sindaci svolgere più di tre mandati consecutivi, occorre inquadrare la fattispecie che sorgerebbe qualora tale divieto non venisse rispettato.
Secondo la giurisprudenza la previsione di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, integra una causa tipizzata di ineleggibilità originaria “preclusiva non già della candidabilità, bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, perché ostativa all’espletamento del terzo mandato consecutivo” (Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3383).
Mentre l’incandidabilità esclude il diritto di elettorato passivo, e cioè la possibilità di assumere una carica elettiva o di mantenerla, l’ineleggibilità incide soltanto sull’esercizio di tale diritto e non comporta l’invalidità del procedimento elettorale, bensì esclusivamente la decadenza del candidato eletto all’esito della procedura di contestazione di cui all’articolo 69 del T.U.O.E.L. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 aprile 2012 n. 3673).
Ciò anche in caso di ineleggibilità antecedente alle operazioni elettorali, in forza del richiamo effettuato all’articolo 69 da parte dell’articolo 41, primo comma, del T.U.O.E.L: “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”.
In particolare, qualora la causa di ineleggibilità riguardi il sindaco, troverà applicazione l’articolo 68, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede la declaratoria di decadenza dell’eletto, e la conseguente decadenza, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni e svolgimento delle funzioni di sindaco da parte del vicesindaco (TAR Napoli, sentenza 23 novembre 2015, n. 5432).