Convocazione consiglio comunale. Asserita violazione di statuto e regolamento

Territorio e autonomie locali
31 Agosto 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Diritto all'informazione dei consiglieri comunali. Il TAR Molise, sent. n.162/2018, ha accolto un ricorso per mancato rispetto delle procedure deputate a garantire il diritto d'informazione dei consiglieri comunali.

Testo 

Alcuni consiglieri comunali hanno lamentato asserite illegittimità riferite alla convocazione del consiglio comunale. Ad avviso degli esponenti, la suddetta convocazione sarebbe illegittima per non essere stata preceduta dalla riunione della conferenza dei capigruppo, come previsto dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale. Gli stessi consiglieri chiedono che tale convocazione venga annullata. Come noto, il diritto di informazione dei consiglieri è definito in primo luogo dal legislatore, laddove con l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n.267/00 si prevede che "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". Tale diritto è ribadito anche dalle fonti di autonomia locale del comune in oggetto. Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto comunale è previsto che sia assicurata una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al consiglio comunale. In base all'articolo 7 del regolamento del consiglio comunale il presidente del consiglio "programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo". Dall'esame della normativa sopracitata sembrerebbe che il parere della conferenza dei capigruppo sia un passaggio ineludibile, tanto più in vista dell'esame di documenti importanti come quelli indicati nell'ordine del giorno della seduta in questione. Ciò sembra confermato dall'articolo 13 del regolamento consiliare in base al quale "Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza". Con riferimento a quanto lamentato, giova richiamare quanto osservato dal TAR Molise che, con sentenza n.162 del 2018, ha accolto un ricorso proprio per mancato rispetto delle procedure deputate a garantire il diritto di informazione dei consiglieri comunali. Ciò posto, si rammenta che, tuttavia, compete allo stesso consiglio comunale l'interpretazione della normativa regolamentare di cui lo stesso si è dotato. Per quanto concerne la richiesta di annullamento della convocazione del consiglio, si rappresenta che, come noto, non sono previsti poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.