Modalità di calcolo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2020
Categoria 
13 Status degli Amministratori Locali
Sintesi/Massima 

La misura del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali va determinata facendo riferimento al decreto ministeriale n. 119/2000, con riduzione del 10%.

Testo 

Un comune ha chiesto a questo Ministero se il quantum del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 resti fissato nella misura indicata dalla tabella di cui al D.M. n. 119/2000.
Il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali risulta disciplinato su tre livelli normativi interdipendenti: il piano legislativo statale (art. 82 TUOEL) che individua i destinatari e stabilisce i criteri su cui devono articolarsi le indennità; il piano regolamentare (decreto ministeriale n. 119/2000) che stabilisce le misure base, i meccanismi di maggiorazione su basi demografiche ed economico-finanziarie e le procedure di eventuale incremento o diminuzione delle misure; la disciplina a livello di singolo ente che specifica in concreto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza previa deliberazione della giunta o del consiglio.
La determinazione dell’indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli Enti locali era originariamente contenuta nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 emesso ai sensi dell’articolo 23, comma 9 della legge n. 265/1999, norma successivamente recepita dall’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000. L’articolo 82, al comma 2, nel testo modificato dall’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, prevede che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire […] un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”. Ai sensi del successivo comma 8, la misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita con decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, nel rispetto dei criteri demografici ed economico-finanziari indicati dalla norma stessa.
Ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, dunque, si fa riferimento alla tabella “A” allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, allo stato ancora vigente nella sua originaria formulazione. Il comma 11 dell’articolo 82 prevedeva, peraltro, la possibilità, successivamente eliminata, di incrementare i predetti compensi, rispettivamente con delibera della Giunta o del Consiglio dell’Ente, nei limiti di una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio, ed in presenza della necessaria copertura finanziaria.
Sugli importi base indicati nella succitata tabella, ha inciso la disposizione di cui all’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), la quale ha disposto che “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti”. L’assenza di un limite temporale alla vigenza di tale disposizione ha indotto le amministrazioni a richiedere chiarimenti in merito alla possibilità di ripristinare, successivamente all’esercizio 2006, la misura dei gettoni di presenza nella sua iniziale entità. La questione è stata risolta in senso negativo da questo Ministero, che con parere del 17 novembre 2008, ha ritenuto persistere la riduzione del 10% degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, dal momento che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 ha prodotto un effetto di “sterilizzazione permanente”  del sistema di determinazione di tali compensi, al fine di assicurare il contenimento strutturale della spesa degli organismi collegiali, effetto peraltro confermato dagli articoli 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Dette norme hanno previsto, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità previste nel comma 10 dell’art. 82 TUOEL, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione, come già accennato, della possibilità degli organi degli enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La riduzione diviene del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, ai sensi dell’art. 61, comma 10 del decreto legge n. 112/2008, per gli enti che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Tale sanzione è stata confermata dall’articolo 1, comma 120, della legge n. 220/2010 e dall’articolo 31, comma 26, della legge n. 183/2011, con decorrenza della riduzione per il solo anno successivo a quello in cui sia stata accertata la violazione.
Nella logica di una costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, la misura degli emolumenti in esame si fonda, pertanto, sul meccanismo di determinazione dei compensi appena descritto, secondo un principio affermato anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che nella deliberazione n. 1 del 2012 hanno chiarito come “la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, nel caso prospettato la misura del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 va determinata facendo riferimento alla tabella “A” allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l’importo indicato per la fattispecie a rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005.