Istituzione di un consorzio obbligatorio su una strada vicinale ad uso pubblico

Territorio e autonomie locali
21 Luglio 2020
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Strade vicinali - Permanendo la competenza statale sulla revisione della classificazione delle strade vicinali, di riflesso sarebbe confermato il potere sostitutivo del prefetto.

Testo 

È stato posto un quesito in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa alla costituzione di consorzi obbligatori strade vicinali. In particolare, è stato segnalato che alcune famiglie frontiste alla strada in oggetto hanno fatto semplice richiesta al Comune, il quale, accertato il mancato perfezionamento della procedura prevista dall'art.2 del d.lgs. lgt. 1/09/1918, n.1446, non ha proceduto alla costituzione del predetto consorzio. Pertanto, è stato richiesto l'intervento sostitutivo della Prefettura. Il Comune, rileverebbe, tra l'altro, che nel caso di specie sussisterebbe solo una facoltà in capo allo stesso ente di costituire tale consorzio al fine di definire anche il riparto delle spese. Alla luce di quanto sopra viene chiesto se siano effettivamente maturate le condizioni per l'intervento d'ufficio dell'ente locale e, conseguentemente, in caso d'inerzia, se debba intervenire con potere sostitutivo il prefetto, anche se che in materia di programmazione territoriale e mobilità, la competenza parrebbe oggi traferita alla Regione. In merito, si osserva che il decreto lgs. Lgt. 1° settembre 1918, n.1446 (tuttora vigente per effetto del d.lgs. n.179/2009 che lo ha espunto dall'elenco delle abrogazioni allegato al d.l. n.200/2008, conv. in legge n.9/2009) all'articolo 1 stabilisce che "gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggett(e) a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse". L'articolo 2 dispone che la domanda per la costituzione del consorzio è presentata al sindaco da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. La giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale. Spetta, poi, al consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decidere sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti e, tenute presenti le proposte della giunta, approva la costituzione del Consorzio. L'articolo 3 dispone che il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Tuttavia, la legge 12 febbraio 1958, n.126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, all'articolo 14 ha specificato che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n.1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria e che, in assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". Nel quadro giurisprudenziale appare di rilievo la sentenza n.3524/2014 del 31.03.2014 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha deciso in merito a fattispecie parzialmente assimilabile alla presente. In particolare, alcuni proprietari di immobili rientranti all'interno di un comprensorio avevano chiesto al prefetto di provvedere alla costituzione del consorzio stradale obbligatorio ai sensi dell'art.14 della L. 126/1958. Il T.A.R. ha rilevato che l'art.14 predetto "si innesta nella disciplina recata dal D.Lgt. 1/9/1918 n.1446", specificando, altresì, che "il Legislatore ha ivi distinto nettamente la disciplina relativa alle strade vicinali non soggette a pubblico transito – per le quali il consorzio è facoltativo ed il concorso del Comune alle spese è anch'esso facoltativo – da quelle soggette a pubblico transito, per le quali, invece, la costituzione del consorzio può avvenire sia su istanza delle parti interessate (ai sensi dell'art.2 dello stesso decreto), ovvero d'ufficio da parte del Comune, sul quale grava l'obbligo della partecipazione alle spese. La disciplina contenuta nel d.lgs. Lgt. n.1446/1918, con riferimento alle strade vicinali soggette a pubblico transito, è stata poi integrata dall'art.14 della L. 126/58 che ha previsto l'obbligatorietà della costituzione dei consorzi stradali, ed ha introdotto quindi l'intervento sostitutivo del prefetto in caso di "assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune". "Dalla disciplina normativa emerge dunque in modo chiaro che l'intervento del Prefetto è condizionato dai due presupposti" ... "e cioè dalla natura delle strade vicinali, che devono essere di uso pubblico, e dall'accertata inerzia da parte del Comune. Solo in presenza di questi due presupposti sussiste l'obbligo per il prefetto di attivarsi e dunque può validamente configurarsi il silenzio inadempimento impugnabile con ricorso ex artt.31 e 117 c.p.a.". Lo stesso tribunale amministrativo, rilevando che il Comune nella fattispecie riferita negava la natura di strade vicinali a tutte quelle incidenti nel comprensorio in parola (ad eccezione di quelle soggette al transito dei mezzi pubblici) ha inoltre affermato che "il Legislatore ha ... previsto che il potere di iniziativa competa inizialmente agli utenti (secondo le modalità previste dall'art.2 del D.Lgt. n.1446/1918) o al Comune: solo quando nessuno dei soggetti prioritariamente individuati si attivi, allora per ragioni di pubblica sicurezza, interviene il Prefetto anche d'ufficio". Riguardo alla questione oggetto di quesito, la dichiarazione di "uso pubblico" della strada, accertata con la deliberazione del consiglio comunale costituisce il presupposto per la costituzione del consorzio che, secondo quanto previsto dall'art.14 della L. 126/58, è dunque obbligatorio, restando ininfluente la necessità dell'attivazione da parte del terzo dei proprietari frontisti. Del resto, la subordinazione dell'avvio della procedura alla volontà manifestata da un terzo dei proprietari, come previsto dall'articolo 2 del decreto n.1446/1918 vanificherebbe la disposizione di cui all'art.14 della L. 126/58, che rischia in tal modo di divenire inapplicabile. Al contrario, anche sulla base di quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio con la già citata sentenza n.3524/2014, nell'immobilismo degli utenti e del Comune, dovrebbe intervenire il prefetto anche d'ufficio. Ciò posto, in presenza della dichiarazione di "uso pubblico" appare sufficiente l'impulso di chiunque per l'avvio della procedura presso l'ente locale interessato, fermo restando che la Prefettura può previamente invitare l'ente ad ottemperare e, nell'esito infruttuoso, disporre direttamente. Riguardo alla problematica concernente il possibile passaggio di competenze in materia alla Regione (alla luce delle funzioni di programmazione territoriale e mobilità a queste attribuite), si osserva che, con la richiamata sentenza n.3524/2014, il T.A.R. non ha posto in discussione la funzione assegnata al prefetto. Nell'approfondire la questione, si osserva che all'art.117 della Costituzione pare mancare la disposizione che riconduca allo Stato la competenza (sia esclusiva e sia concorrente) in materia. La vigente legislazione (art.2, comma 6, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - demanda la classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, agli organi regionali competenti. Tuttavia, la successiva legge 22 marzo 2001, n.85, all'articolo 2, comma 1, lett.f), ha assegnato a decreti legislativi del Governo la revisione della disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base anche del criterio previsto al punto 4) della revisione della classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo. Permanendo la competenza statale in materia di revisione della classificazione delle strade vicinali, dovrebbe essere di riflesso confermato il potere sostitutivo del prefetto, tenuto anche conto del parere espresso dal Ministero dei trasporti al tempo interessato, in ordine ad una analoga questione, da questo Dicastero, che ha espresso parere positivo in merito alla sopravvivenza della norma.