Modifica regolamento su funzionamento consiglio comunale. Commissioni permanenti

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Il regolamento del consiglio comunale, qualora preveda una sorta di flessibilità nel numero e nelle materie assegnate alle commissioni consiliari, deve conformarsi allo statuto che ne prevede l'istituzione.

Testo 

Alcuni consiglieri comunali hanno lamentato presunte irregolarità in ordine alle modifiche introdotte al regolamento del consiglio comunale con le quali viene, tra l'altro, introdotta la possibilità di svolgimento delle sedute dell'organo assembleare in videoconferenza. In particolare, i consiglieri riferiscono che, tra le varie modifiche al regolamento, viene stabilito che la conferenza dei capigruppo sia l'unico organo collegiale previsto ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n.267/00 e vengono eliminate le commissioni consiliari permanenti previste dallo statuto comunale. È stato comunicato, altresì, che rispetto alla proposta originaria di modifica del regolamento, nella delibera approvata dal consiglio è stata eliminata quella che introduceva la figura del presidente del consiglio in quanto non prevista dallo statuto. L'articolo 8 del regolamento consiliare previgente prevedeva l'istituzione delle commissioni permanenti consiliari, mentre l'articolo 9 individuava complessivamente tre commissioni, fissando le materie di competenza. Dopo le modifiche, il regolamento - il cui testo è stato trasmesso dai consiglieri - all'articolo 7 stabilisce che la conferenza dei capigruppo, che esercita le funzioni attribuite dal consiglio, è l'unico organo collegiale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n.267/00. L'articolo 8, come modificato, prevede la facoltà esercitabile dal consiglio di istituire le commissioni consiliari. Al comma 8 è riservata sempre al consiglio la verifica in ordine all'eventuale conferma delle commissioni già istituite e/o l'opportunità dell'istituzione di nuove commissioni. L'articolo 9 del regolamento che individuava le tre commissioni permanenti è soppresso. I consiglieri esponenti ritengono che le modifiche introdotte al regolamento consiliare siano illegittime in quanto la soppressione delle commissioni permanenti consiliari è stata erroneamente giustificata con l'applicazione dell'articolo 96 del T.U.O.E.L. e dell'articolo 41, comma 1, della legge n.449/97 che richiedono di individuare e valutare con specifiche motivazioni la necessità di dotarsi o meno di organi consultivi. La soppressione delle commissioni permanenti, secondo i consiglieri comunali, sarebbe anche in contrasto con quanto stabilito dallo statuto comunale. In merito, si prende atto preliminarmente che correttamente è stata stralciata la previsione di modifica regolamentare dell'istituzione del presidente del consiglio comunale, in quanto l'art.12, comma 1, dello statuto attribuisce tale funzione al sindaco ed assegna compiti di supplenza al vice sindaco. Infatti, nei comuni sino a 15.000 abitanti, come stabilito dall'art.39, comma 1, del T.U.O.E.L n.267/00, l'istituzione del presidente del consiglio comunale deve essere prevista dallo statuto dell'ente. In proposito, considerato che l'articolo 16 dello statuto comunale consente la nomina di assessori anche fra cittadini non facenti parte del consiglio, occorre comunque rammentare che il vicesindaco può essere ammesso alla funzione di supplenza del presidente del consiglio solo se riveste anche la carica di consigliere comunale. Ciò, tra l'altro, anche alla luce del parere n.94/1996 reso nell'adunanza del 21 febbraio 1996 con il quale il Consiglio di Stato, Sez.I, ha ritenuto che il vicesindaco esterno al consiglio non può presiedere il consiglio, in quanto non può "fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità". In merito alle specifiche questioni sollevate dagli esponenti, si osserva che l'art.38, comma 3, del T.U.O.E.L. si limita a stabilire che i consigli disciplinano con il regolamento la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. La conferenza dei capigruppo (che può trovare disciplina regolamentare) non è dunque menzionata come "unico organo collegiale" previsto dal citato articolo 38, mentre l'articolo 125 del medesimo T.U.O.E.L. menziona espressamente solo i capigruppo a cui devono essere obbligatoriamente trasmesse in elenco le delibere di giunta. L'articolo 38, al comma 6, assegna invece allo statuto la facoltà di istituire commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento solo la determinazione dei poteri delle predette commissioni e la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Pertanto, la norma rimette allo statuto la facoltà di prevedere le commissioni consiliari, che, una volta istituite, sono disciplinate dal regolamento comunale. Le commissioni consiliari, dunque, non sono organi necessari dell'ente locale, ossia non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita ma che, una volta previste dallo statuto, devono essere istituite. L'art.12 dello statuto comunale stabilisce che "il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale", demandandone l'organizzazione ed il funzionamento al regolamento consiliare. Con la modifica regolamentare, il comune non sopprime le commissioni che sono previste espressamente dallo statuto, ma si riserva di modificarle nel numero e nella conseguente distribuzione delle materie assegnate. La reclamata riduzione, tuttavia, non sembra riconducibile all'applicazione dei richiamati articoli 96 del T.U.O.E.L e 41, comma 1, della legge n.449/97 che hanno la finalità precipua di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi con il conseguente passaggio di funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. Ciò in quanto le funzioni esercitate dal consiglio comunale, tramite le commissioni permanenti, non sono trasmissibili ad alcun ufficio dell'ente (a differenza, ad esempio, delle commissioni edilizie che, rese facoltative dalla legge, sono state diffusamente soppresse dagli enti locali che hanno trasferito le relative funzioni agli uffici tecnici comunali). Tuttavia, la modifica regolamentare, che consente una sorta di flessibilità nel numero e nelle materie assegnate alle commissioni, ad avviso di questa Direzione Centrale deve conformarsi, invero, al disposto statutario che ne prevede l'istituzione; per cui risulta in contrasto con lo statuto la previsione di demandare all'Amministrazione "la facoltà" (art.8, comma 2, del regolamento) di istituire tali commissioni. Infatti pur potendo ritenersi ammissibile la riduzione o l'ampliamento del loro numero (in quanto non stabilito dallo statuto), sarebbe in contrasto con la disposizione statutaria l'ipotesi della loro assenza a seguito delle verifiche annuali (comma 8). Premesse le coordinate generali interpretative ed applicative in merito alla questione sottoposta, si rappresenta che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.