Richiesta informazioni su spostamento ed espletamento del mandato di consigliere comunale

Territorio e autonomie locali
9 Maggio 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Diritti dei consiglieri nel contesto pandemico del COVID-19. Il consigliere comunale non può essere equiparato al cittadino-utente; pertanto, non può essergli inibito l'accesso agli uffici comunali, nell'osservanza delle cogenti misure di distanziamento vigenti.

Testo 

Alcuni consiglieri comunali hanno formulato una richiesta di parere in ordine all'espletamento del proprio mandato nel contesto pandemico legato al covid-19. In particolare, i consiglieri hanno chiesto se, attese le contingenze eccezionali, sia consentito loro di potersi spostare per lo svolgimento del mandato elettivo e se tali spostamenti possano essere considerati motivati da esigenze di lavoro. Gli stessi consiglieri hanno chiesto, inoltre, se in questo periodo d'emergenza, possono proseguire ad esercitare il diritto di accesso agli atti richiedendone la consegna in urgenza.
Al riguardo, si rappresenta che, come noto, la normativa emergenziale ha introdotto una serie di misure per il contrasto ed il contenimento del contagio da COVID-19, tra l'altro, volte a ridurre la circolazione delle persone. Tra le misure disposte si citano, ad esempio, lo svolgimento in via ordinaria del ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, la somministrazione dei servizi all'utenza con modalità telematiche al fine di evitare l'afflusso del pubblico agli uffici.
Per quanto attiene, inoltre, al funzionamento degli organi degli enti locali, com'è noto, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 24 aprile 2020, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. In particolare, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del d.lgs. n.267/00 la certificazione della regolarità della seduta. La disposizione di legge lascia la "facoltà" (dunque, non un obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità", ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi (nonché delle giunte comunali) - e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo - in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza in atto.
Per quanto attiene specificamente alle pubbliche amministrazioni, le misure introdotte mirano a contemperare l'esigenza di ridurre la circolazione delle persone con la necessità di continuare a garantire la funzionalità delle amministrazioni medesime e l'erogazione dei servizi.
Ciò posto, tenuto conto dello status e delle funzioni cui è preposto il consigliere comunale, si ritiene che lo stesso, in quanto amministratore comunale, non può essere equiparato al cittadino-utente e, pertanto, non può essergli inibito l'accesso agli uffici comunali, nell'osservanza, ovviamente, delle cogenti misure di contenimento e di distanziamento previste dalla normativa richiamata, tra cui il rispetto delle distanze e l'uso dei dispositivi di protezione.
Con riferimento all'esercizio del diritto di informazione sancito in favore dei consiglieri comunali dall'art.43 del TUOEL, si ritiene che quando ciò sia possibile, tale diritto possa essere soddisfatto anche con modalità telematiche.
Quanto sopra, pure nella considerazione che, ai sensi dell'art.87 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella citata legge 24 aprile 2020, n.27, fino alla cessazione dello stato di emergenza - deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 - ovvero in data antecedente disposta con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto, in attuazione di detta disposizione, confermata anche nel DPCM 26 aprile 2020, le pubbliche amministrazioni devono limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro per assicurare esclusivamente le attività individuate come indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza in sede.