Compenso revisori. Maggiorazioni, decurtazioni e fascia demografica

Finanza locale
27 Febbraio 2020
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'eventuale adeguamento del compenso secondo i termini inizialmente deliberati non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione.

Testo 

Si chiedono chiarimenti sulla corretta determinazione del compenso spettante, in relazione alla fattispecie così come delineata sulla base della documentazione allegata.
In via preliminare, è necessario premettere che la funzione consulenziale di questo Ufficio, si esplica nel senso di interpretare le norme dal punto di vista applicativo, secondo i principi generali della legge e analizzando le questioni astrattamente considerate, senza voler esprimere delle valutazioni di legittimità e correttezza del singolo caso concreto.
In particolare, si fa riferimento al compenso deliberato dall'ente locale con atto del 29 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 241 del Tuel nella misura base, secondo le disposizioni del D.M. del 20 maggio 2005, decurtata del 10 per cento, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 del D.L. n.78 del 2010. Nel frattempo, sono intervenute delle modifiche normative, sia per i nuovi limiti massimi dei compensi del revisore in relazione alle classi demografiche degli enti locali, ad opera del D.M. del 21 dicembre 2018, sia del limite temporale alla proroga dell'applicabilità della predetta decurtazione del 10 per cento, alla data del 31 dicembre 2017.
Premesso ciò, si chiedono specifici orientamenti applicativi nelle diverse situazioni giuridiche ed oggettive riferite.
In merito, l'Ufficio non potendo esprimersi sul corretto calcolo delle maggiorazioni previste dal D.M. del 20 maggio 2005, ove deliberate dal comune, rimanda per i principi generali, al parere formulato, sui profili applicativi del nuovo D.M. del 21 dicembre 2018, pubblicato sulla banca dati dei pareri della finanza locale, datato 5 febbraio 2019.
In relazione, invece agli adeguamenti dovuti al declassamento demografico del medesimo ente, nel periodo considerato, questo Ufficio conferma il criterio della fascia demografica di appartenenza al momento della nomina ai sensi dell'articolo 156, comma 2 del Tuel.
Per le ulteriori considerazioni circa l'adeguamento del compenso, questo Ufficio richiama le recenti deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia e i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n.14 del 24 giugno 2019, che specificano: "l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel." E proseguendo "gli organi consiliari dovranno verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall'ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia" e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri".
Infine, sull'aspetto del limite temporale della proroga della decurtazione del 10 per cento, il significato enucleato dal tenore letterale dell'articolo  6, comma 3 del D.L. 78 del 2010, trova applicazione alle nomine dei revisori dei conti fino al 31 dicembre 2017; pertanto, i compensi deliberati fino a tale data, sono assoggettati alle vecchie disposizioni e le deliberazioni che prevedono compensi decurtati del 10 per cento continuano ad esplicare i loro effetti, anche dopo il venir meno del vincolo pubblicistico.
Su quest'ultima questione, si può affermare sulla linea tracciata dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n.14 del 2019, la possibilità per un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente, alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.