La durata dell'incarico del revisore non può eccedere il periodo di proroga. Solo dopo la nomina del Commissario liquidatore la norma regionale prevede che lo stesso si possa avvalere del revisore anche per le operazioni specifiche della liquidazione.
Una Prefettura ha trasmesso la nota n.632 del 20 novembre 2019 con la quale una Comunità montana, attesa l'imminente trasformazione della stessa, in attuazione della legge regionale n.17 del 2016 e successive modifiche, comunica, per le valutazioni e azioni di competenza di questa Amministrazione, che il 20 dicembre prossimo verrà a scadere il mandato del revisore dei conti.
In particolare, la Comunità montana fa presente che l'articolo 10, comma 1, della legge regione Lazio n.8 del 2019 ha previsto che "...I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione".
In ordine a tale disposto normativo, la Prefettura chiede, quindi, l'orientamento di questa Amministrazione circa la necessità di procedere o meno all'estrazione del nuovo revisore.
Al riguardo, si osserva che la durata dell'incarico dell'organo di revisione è disciplinata dall'articolo 235 del testo unico n.267 del 2000 che prevede l'applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.
In particolare, il citato articolo 6 prevede che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Non si ritiene che le due fonti normative siano in contrasto in quanto disciplinano due momenti diversi, nello specifico la norma regionale dà la possibilità al Commissario liquidatore di avvalersi del revisore anche per le operazioni specifiche della liquidazione una volta terminate quelle di amministrazione attiva relative ai documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere al rinnovo del revisore che opererà fino all'effettiva cessazione della Comunità montana.