Al consigliere va riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema contabile dell’Ente. L’accesso è consentito ai soli dati di sintesi, ricavabili dalla consultazione del protocollo, non potendo essere esteso alla documentazione, la cui acquisizione è soggetta alle regole in materia di accesso.
Un consigliere ha chiesto all’Amministrazione comunale, alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali, nonché degli orientamenti ministeriali e dei pareri resi dalla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, il rilascio delle credenziali per l’accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema contabile dell’Ente.
L’Amministrazione, dopo una prima nota con cui si esprimeva l’intenzione di garantire l’accesso al consigliere nei predetti termini, ha successivamente comunicato l’esigenza di acquisire il parere della Prefettura in ordine alle limitazioni contenute nella sentenza n.285 del 3 settembre 2019 del T.A.R. del Molise.
Al riguardo, si osserva che il diritto di accesso è esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività (cfr. C.d.S. V, 5/09/2014, n.4525, cit. da Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi del 29 novembre 2018); si tratta di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso ammesso per il cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241 del 1990 (cfr. parere della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014 e il richiamato parere del 29 novembre 2018).
Proprio la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi sull’esercizio del diritto in parola, già con i pareri del 29 novembre 2009 e del 16 marzo 2010, sulla base del principio di economicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono prestazioni amministrative, ha riconosciuto “la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell’ente attraverso l’uso della password di servizio … proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale”.
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto il predetto diritto, alla luce del progresso tecnologico, a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi ai sensi del d. lgs. n.82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), mediante la dotazione di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317).
Più recentemente, anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con la sentenza n.599/2019 del 10 luglio 2019, ribadendo che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è esercitato ex art.43 del TUEL, ha precisato che esso va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Pertanto, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez.II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317).
Ciò posto, occorre osservare che la sentenza n.285 del 3 settembre 2019 del T.A.R. del Molise, richiamata dall’Ente a supporto della propria determinazione di sospensione del diritto, attiene alla richiesta di accesso di un consigliere regionale. Il Tribunale amministrativo cita proprio la normativa che si applica ai consiglieri comunali “pacificamente estensibile ai consiglieri regionali”. Inoltre, è stato precisato che è “parimenti vero che la concreta modalità dell’accesso con l’impiego di applicativi informatici non deve determinare la elusione dei principi di fondo che conformano l’esercizio del relativo diritto, nei termini stabiliti dagli artt.22 e 24 della legge n.241 del 1990. In particolare, resta ferma la regola per cui l’esercizio del diritto di accesso presuppone la presentazione di una richiesta specifica e puntuale, che deve riferirsi a documenti preesistenti e già formati”.
Altresì, il TAR del Molise ha richiamato anche giurisprudenza del TAR Toscana che riguardava la richiesta di trasmissione di non meglio identificati atti e documenti che riguardavano le spese sostenute da un sindaco, nonché giurisprudenza che sostiene la necessità di applicazione della legge n.241/1990 che contiene norme sul diritto di accesso.
Anche alla luce del fatto che con l’abrogazione dell’art.130 della Costituzione non sono più esercitabili i controlli preventivi esterni di legittimità degli atti degli enti locali, si ribadisce che al consigliere comunale deve essere riconosciuta una funzione più ampia, nei termini dichiarati dal Consiglio di Stato con la sopra citata sentenza della Sez.V, 5/09/2014, n.4525, talché, ad avviso di quest’Ufficio non sembra che la giurisprudenza citata dall’Ente possa ostare all’esercizio del diritto ad accedere ai protocolli informatici.
Pertanto, anche sulla base della citata sentenza n.599/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, al consigliere “va riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. Tuttavia, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati”, il T.A.R. (conformemente ai pareri della Commissione per l’Accesso) con la predetta decisione, ha manifestato “l’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica)”.