Divieto rinnovo incarico revisore

Finanza locale
29 Luglio 2016
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non è valido il rinnovo dell'incarico del revisore in scadenza effettuato sulla base di un'errata interpretazione della norma

Testo 

Una Prefettura ha segnalato che, dai riscontri effettuati in sede di analisi dei dati relativi alla composizione degli organi di revisione degli enti locali, nominati a seguito della procedura di estrazione a sorte dall'Elenco, si è riscontrato che l'incarico del revisore di un comune è scaduto in data 4 marzo 2016 e non risulta effettuata la procedura di estrazione per il relativo rinnovo.
Da una ulteriore verifica, effettuata al riguardo sugli atti pubblicati nell'Albo pretorio online del Comune, è risultato che con deliberazione consiliare è stato rinnovato il revisore in scadenza sulla base di un'errata interpretazione del disposto di cui all'articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000, il quale prevede che i revisori non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.
Al riguardo, si richiama quanto già osservato nella ministeriale n.138297 del 16 giugno 2016 circa l'impossibilità per l'ente locale di rieleggere lo stesso revisore per un secondo incarico in quanto il rinnovo si concretizzerebbe di fatto in una scelta dei revisori in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011.
Tutto ciò premesso si invita la Prefettura ad informare il comune interessato della corretta interpretazione della norma, affinché lo stesso possa provvedere prontamente alle conseguenti rettifiche del caso.