Divieto di rinnovo del revisore in carica

Finanza locale
17 Giugno 2016
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

È preclusa agli enti locali la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, come, in precedenza, consentito in vigenza delle previgenti modalità di scelta

Testo 

Un revisore nel far presente che un Comune ha rinnovato il collegio dei revisori uscente, ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per un ente locale di confermare il proprio organo di revisione per un ulteriore triennio.
Al riguardo, si precisa che questo Ufficio, dall'entrata in vigore del nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione a sorte dall'elenco, ha sempre ritenuto che sia preclusa agli enti locali la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, come, in precedenza, consentito in vigenza delle previgenti modalità di scelta, in forza dell'articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000.
Il rinnovo dei medesimi revisori in scadenza, per un ulteriore mandato, anche se a suo tempo nominati a seguito di estrazione a sorte, si concretizzerebbe di fatto in una scelta dei revisori in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011.
Di conseguenza, la Prefettura è stata immediatamente contattata al fine di informare il comune e gli altri comuni eventualmente interessati della corretta interpretazione della norma, affinché gli stessi possano provvedere prontamente alle conseguenti rettifiche del caso.