Lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, e preclude pertanto la possibilità di percepire compensi anche nel caso in cui l'incaricato abbia rinunciato ad ogni emolumento alla carica elettiva
Un comune ha rappresentato che, in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, a seguito del parere fornito in merito dalla competente Prefettura, ha sospeso la corresponsione dei compensi al revisore dei conti titolare di carica elettiva presso un altro comune, il quale, alla scadenza naturale dell'incarico ha richiesto, tramite un proprio legale, la richiesta di pagamento dei compensi maturati e non liquidati, minacciando il ricorso alle vie legali.
In relazione alla situazione rappresentata, il Comune, al fine di non incorrere in ulteriori spese, chiede conferma di quanto già asserito dalla Prefettura e, in caso affermativo, se tale interpretazione vada estesa a qualsiasi professionista incaricato dalla pubblica amministrazione e debba essere applicata anche nel caso in cui l'incaricato abbia rinunciato ad ogni emolumento alla carica elettiva.
In ordine all'interpretazione del richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, questo Ministero si è espresso il 22 novembre 2012 in risposta all'interrogazione parlamentare 4-15739 presentata alla Camera dei Deputati.
Con la predetta risposta è stato anche evidenziato che la norma di cui all'articolo l'articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, di interpretazione autentica dell'articolo 6 dello stesso decreto legge n.78 del 2010, relativa al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali della pubblica amministrazione, da intendersi come "….previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti", non appare estensibile all'ipotesi disciplinata dall'articolo 5, comma 5, dello stesso decreto legge n.78 del 2010, norma che fissa il principio della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.
Peraltro, sull'interpretazione della norma in esame è intervenuta la Corte dei Conti- Sezione di Controllo della Lombardia, con conformi pareri n.666 del 6 dicembre 2011, n.199 del 16 maggio 2012 e n.257 del 31 maggio 2012, sottolineando che "... al titolare carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni" e che "… lo svolgimento di qualsiasi incarico natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n.78".
In merito, non essendo intervenute successive modiche normative o ulteriori elementi valutativi, si ritiene di confermare l'orientamento già espresso con la citata risposta all'interrogazione parlamentare.