Occorre procedere per tempo all'avvio delle procedure di scelta finalizzate alla nomina dell'organo in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Una Prefettura, ha rappresentato alcune problematiche inerenti la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria di una neo istituita Unione e ha chiesto, in merito, l'orientamento di questa Amministrazione.
In particolare, è stato rappresentato che i due comuni membri dell'unione hanno in corso di approvazione il trasferimento delle funzioni fondamentali per poi addivenire alla nomina del Tesoriere e del Revisore dei conti.
L'Unione vorrebbe avvalersi del revisore in carica del comune più grande fino al 31 dicembre 2018 per poi procedere alla nomina del nuovo revisore da nominare ai sensi del combinato disposto dell'articolo 234, comma 3 bis del testo unico 267/2000 e dell'articolo 1, comma 110, lett.c) della legge 56/2014.
Al riguardo, si ritiene che, al fine di assicurare il tempestivo esercizio delle funzioni, debba procedersi per tempo all'avvio delle procedure di scelta finalizzate alla nomina dell'organo in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
In proposito, pur comprendendo la ratio sottostante alla decisione dell'unione tesa ad assicurare la continuità dell'organo di revisione già operante nel comune sede dell'Unione, si ritiene che la stessa finalità possa essere più adeguatamente assicurata con la nomina del nuovo organo in conformità alle disposizioni in materia di scelta, nomina e durata dell'organo di revisione degli enti locali di cui al richiamato articolo 16, comma 25 e agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, trattandosi, comunque, di organo di revisione di un ente locale regolarmente istituito.