Criticità gestione liquidatori dell'unione

Finanza locale
16 Giugno 2016
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

La finalità della gestione liquidatoria richiede la tempestiva definizione e riparto delle residue attività e passività dell'ente disciolto al fine di evitare il maturare di ulteriori spese connesse al solo funzionamento della gestione medesima.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale un'Unione, attualmente in fase di liquidazione, ha rappresentato alcune criticità nell'espletamento dell'attività della gestione liquidatoria, riferite, in particolare, al mancato versamento, da parte dei comuni aderenti, delle quote poste a carico e, conseguentemente, della difficoltà a liquidare le residue spese, nonché alla difficoltà di disporre della figura del segretario comunale correlata all'esigenza di assicurare adeguata veste formale e di legittimità ai provvedimenti da adottare.
In relazione a tali criticità, codesto ente, chiede, quindi, se sia possibile procedere all'approvazione del bilancio finale di liquidazione senza attendere che i comuni versino le quote di rispettiva spettanza e quali provvedimenti si possano prendere nel caso di mancato espletamento da parte di uno dei segretari comunali dei comuni membri delle funzioni di verbalizzante in sede di adozione degli atti deliberativi.
Al riguardo, si conferma, preliminarmente, che nella normativa disciplinante le unioni di comuni, ossia il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e la legge 7 aprile 2014, n.56, non si rinvengono specifiche disposizioni relative alla procedura di liquidazione delle unioni stesse. Pertanto, in merito, occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.
Con riferimento alle problematiche prospettate, si osserva che, da quanto rappresentato e da ulteriori elementi acquisiti in via informale, risulta che la disciolta unione abbia cessato da tempo l'esercizio delle funzioni amministrative svolte in forma associata, rientrate nella titolarità dei singoli comuni membri e che le funzioni affidate a codesta gestione commissariale siano limitate ai soli aspetti liquidatori.
Le criticità rappresentate, inoltre, sembrano legate principalmente al mancato versamento delle quote di riparto poste a carico dei comuni membri, entrate necessarie per il pagamento delle residue poste debitorie, peraltro, di non rilevanti importi, mentre non sembrano presentarsi problematiche più complesse riferite, ad esempio, ad eventuale ricollocazione di personale dipendente, al riparto di beni immobili o alla presenza di rilevanti passività dell'ente sciolto.
Ciò porta a ritenere che la precipua finalità della gestione liquidatoria, peraltro limitata alle fattispecie sopra indicate, non comporta il rispetto di tutte le procedure amministrative e contabili previste dall'ordinamento per lo svolgimento delle funzioni dell'ente e richieda, invece, la tempestiva definizione e riparto delle residue attività e passività dell'ente disciolto per la successiva estinzione dello stesso.
Pertanto, in linea generale e rinviando alla gestione liquidatoria ogni valutazione amministrativo-contabile in ordine alle specifiche situazioni debitorie ancora da definire, si ritiene che, nel caso rappresentato, occorra procedere al più presto alla riscossione delle quote di riparto già poste a carico dei comuni membri, al fine di consentire una tempestiva definizione dell'attività liquidatoria ed evitare il maturare di ulteriori spese connesse al solo funzionamento della gestione medesima, attivando a tal fine tutte le iniziative e gli interventi ritenuti utili al riguardo.
L'ulteriore protrarsi della gestione commissariale, stante la condizione sopra descritta, potrebbe ingenerare ulteriori posizioni debitorie da porre a carico dei comuni interessati riferite al mero funzionamento dell'attività liquidatoria.