Non è valida la nomina di un collegio nell'unione che non svolge la funzione di revisione per tutti i comuni membri-I membri del collegio devono essere scelti solo mediante estrazione dall'elenco.
Una Prefettura ha chiesto l'avviso di questa Amministrazione circa le modalità di costituzione dell'organo di revisione economico finanziaria di una Unione.
In particolare, la Prefettura ha rappresentato che l'Unione ha chiesto l'attivazione della procedura di estrazione per la nomina del revisore dei conti, precisando che non svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri e che la funzione di revisione economico-finanziaria della stessa unione e dei comuni membri non viene svolta in forma associata.
Tuttavia, dalla deliberazione trasmessa successivamente alla Prefettura, risulta che l'unione ha disposto la nomina di un organo collegiale, peraltro, composto dal primo nominativo estratto a sorte e dai revisori già in carica nei due comuni membri. Al riguardo, si concorda pienamente con le perplessità espresse da codesta Prefettura in merito alla nomina dell'organo di revisione dell'unione in questione. In primo luogo si osserva che, a norma dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, nelle unioni di comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, dello stesso articolo, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
Nel caso, in specie, come precisato nella citata nota, non ricorrono le condizioni di cui al richiamato comma 3-bis dell'articolo 234, non svolgendo l'unione tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, richiamate nella deliberazione di nomina a supporto della composizione collegiale dell'organo, si osserva che le stesse si riferiscono all'ipotesi di svolgimento da parte dell'unione di comuni in forma associata anche per i comuni che la costituiscono della funzioni dell'organo di revisione, nel qual caso valgono le differenziate modalità di composizione dell'organo in relazione alla dimensione demografica complessiva dell'unione.
Anche sotto tale profilo, come evidenziato e come si evince dalla delibera di nomina trasmessa, non risulta che le funzioni dell'organo di revisione vengano svolte in forma associata dallo stesso organo per l'unione e per i comuni che ne fanno parte.
Pertanto, in ordine alla composizione dell'organo dell'unione, non ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 234, comma 3-bis, del Tuel e dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n.56 del 2014, l'organo di revisione è composto, a norma del richiamato articolo 234, comma 3, da un unico revisore. In ordine alla nomina dei componenti dell'organo di revisione, fermo restando quanto sopra circa la composizione monocratica dello stesso, si osserva che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 e dal regolamento di cui DM 12 febbraio 2012, n.23, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle nuove modalità di scelta, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco.
Da tale data resta, quindi, preclusa la possibilità di nominare soggetti non espressamente individuati con le predette modalità e, anche sotto tale profilo, la nomina dei revisori già in carica presso gli enti associati quali componenti dell'organo dell'unione non risulta conforme al dettato normativo.