Ai fini dello svolgimento della funzione dell'organo di revisione in forma associata anche per i comuni dell'unione, il limite dei 10.000 abitanti deve intendersi riferito alla popolazione complessiva dei comuni che costituiscono l'unione stessa e non dei soli comuni che hanno scelto di aderire alla gestione in forma associata.
Una Prefettura ha segnalato che sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'articolo 1, comma 110, lett.c) della legge 56/2014, il quale prevede che le funzioni dell'organo di revisione possano essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, disponendo che per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti le funzioni sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.
In particolare, sono sorti dubbi interpretativi, nell'ipotesi i cui non tutti i comuni che costituiscono l'unione aderiscano alla gestione in forma associata delle funzioni in questione, se il limite dei 10 mila abitanti debba intendersi riferito tout court alla popolazione complessiva dell'unione, ovvero alla sola popolazione dei comuni appartenenti all'unione che hanno scelto di aderire alla forma associata. In ordine a tali dubbi interpretativi, codesta Prefettura chiede, quindi, l'orientamento di questa Amministrazione.
Al riguardo, si osserva che, il citato articolo 1, comma 110, lett.c), nel prevedere la facoltà, per le unioni, di svolgere le funzioni dell'organo di revisione in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, fissa la composizione dell'organo di revisione dell'unione in relazione alla dimensione demografica dell'unione stessa.
L'organo da nominare è, quindi, quello dell'unione, la cui composizione, nel caso la stessa unione e i comuni che la costituiscono, decidano di avvalersi della facoltà prevista dalla norma in esame, è monocratica ovvero collegiale in base alla popolazione complessiva dei comuni che costituiscono l'unione stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, il limite dei 10.000 abitanti debba intendersi riferito alla popolazione complessiva dei comuni che costituiscono l'unione stessa e non ai soli abitanti appartenenti all'unione che hanno scelto di aderire alla gestione in forma associata della funzione in questione.
Conseguentemente, si esprime l'avviso che la facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 110, lett.c) possa ritenersi applicabile solo nel caso in cui le funzioni in esame siano svolte in forma associata per tutti i comuni che compongono l'unione.