Parità di genere nelle giunte. Computo sindaco

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Il Ministero dell’Interno, con circolare n.6508 del 24.4.2014, ha precisato che nel calcolo degli assessori a garanzia della rappresentanza di genere debba essere incluso anche il sindaco.

Testo 

E’ stato chiesto un chiarimento in merito alla applicazione della normativa in tema di parità di genere.
Il quesito verte, in sostanza, sul computo del sindaco al fine del rispetto del disposto recato dall’art.1, comma 137, della legge n.56 del 2014.
L’esecutivo dell’ente è composto da quattro assessori, due uomini e due donne, più il sindaco che, nel caso in questione, è di genere maschile.
Si è chiesto se, al fine del rispetto della normativa in parola, possa essere sostituito uno dei due assessori uomini con un assessore di genere femminile.
Al riguardo, si rappresenta che, come noto, il comma 137 della legge n.56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
La scrivente amministrazione, con circolare n.6508 del 24.4.2014, ha precisato che nel calcolo degli assessori a garanzia della rappresentanza di genere debba essere incluso anche il sindaco. Pertanto la sostituzione dell’assessore di genere maschile con uno di genere femminile non si porrebbe in contrasto con la normativa in parola.