Adeguamento del compenso del revisore in carica

Finanza locale
9 Maggio 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per rideterminare il compenso stabilito nella delibera di nomina, al fine di adeguarlo al limite massimo della fascia demografica inferiore rispetto a quello di appartenenza, occorre verificare quanto stabilito nella delibera stessa

Testo 

Un Comune ha chiesto l'orientamento di questo Ministero in ordine all'eventuale possibilità di rideterminare il compenso stabilito nella delibera di nomina del revisore dei conti, al fine di adeguarlo al limite massimo della fascia demografica inferiore rispetto a quella di appartenenza, come indicato nell'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
In particolare, il comune ha precisato che la somma era stata determinata in base al disposto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78/2010, che prevedeva che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, dovevano essere automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Tale disposizione ha esplicato i suoi effetti fino al 31 dicembre 2017, in quanto non più prorogata da altre disposizioni normative.
In proposito, occorre valutare se la misura di contenimento della spesa, disposta dal citato articolo 6, comma 3, che ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2017, possa in qualche modo avere effetti sull'incarico già affidato.
Al riguardo, il disposto dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che disciplina il compenso dei revisori, prevede che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina; il compenso è tipizzato dal legislatore con riferimento ai commi 2 e 3, oltreché dai criteri oggettivi della fascia demografica e delle spese di funzionamento.
Ciò premesso, risulta decisivo verificare quanto stabilito con il provvedimento di nomina del revisore in carica poiché il legislatore ha ritenuto che solo con il predetto atto possa determinarsi il compenso da riconoscere all'organo di revisione economico finanziaria.