Revisore della comunità montana sciolta

Finanza locale
19 Giugno 2013
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

È opportuno formalizzare il rinnovo del revisore da parte del consiglio della comunità montana in scioglimento anche nel caso in cui sia imminente l'insediamento del Commissario liquidatore

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso la nota di una comunità montana, con la quale, nel rappresentare che, a seguito della rinuncia del revisore nominato, si è provveduto all'estrazione a sorte dall'elenco dei revisori di un nuovo nominativo, il quale ha dichiarato di accettare l'incarico, si segnala che, essendo la predetta comunità montana in attesa della nomina del commissario liquidatore ai sensi della Legge regionale n.11 del 2012, non si ritiene opportuno convocare il consiglio dell'ente per formalizzare la nomina del revisore e che a tale nomina si procederà non appena sarà insediato il predetto commissario liquidatore.
In proposito, la Prefettura chiede un parere sulla possibilità di conclusione della nomina, nonché se sussiste un eventuale potere sostitutivo in ordine alla convocazione dell'organo consiliare per il perfezionamento della procedura di nomina del revisore.
Al riguardo, si ritiene che, anche se, come precisato nella nota, la predetta comunità montana ha già provveduto ad approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, non essendo ancora noti termini di nomina e di insediamento del commissario liquidatore, che potrebbero, quindi, non essere imminenti, sarebbe opportuno procedere alla definizione del procedimento di rinnovo del revisore da parte del consiglio dell'ente, al fine di assicurare la continuità dell'organo di revisione.
Si fa presente, inoltre, che la normativa non prevede un potere sostitutivo in capo alla Prefettura in ordine alla nomina dell'organo di revisione.